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Il caso di Fabio Butera: i giornalisti non devono essere responsabili per i commenti pubblicati sui social media da terzi

Venerdì 3 aprile 2026 ore 14:10 Fonte: Valigia Blu
Il caso di Fabio Butera: i giornalisti non devono essere responsabili per i commenti pubblicati sui social media da terzi
Valigia Blu

di Article 19 In vista dell’udienza in Corte di Cassazione nel caso di Fabio Butera, giornalista giudicato responsabile per i commenti pubblicati da altri su un post della sua pagina Facebook, ARTICLE 19 ribadisce la propria convinzione che la Corte debba tutelare la libertà di espressione online. I giudici di primo grado hanno condannato Butera al risarcimento dei danni per non aver rimosso i commenti di terzi, motivando la sentenza con il fatto che egli ne fosse sicuramente a conoscenza ma avesse scelto di non intervenire.

Confermare in appello la decisione del tribunale di primo grado sarebbe motivo di profonda preoccupazione, poiché ciò imporrebbe di fatto obblighi di moderazione dei contenuti agli utenti comuni, ponendo seri rischi al dibattito pubblico e incentivando l’autocensura. ARTICLE 19 invita la Corte di Cassazione a ribaltare la sentenza del tribunale di primo grado e a confermare che gli utenti non possono essere ritenuti responsabili per i commenti di terzi.

Il caso, che ha subito diversi sviluppi, verte su una questione fondamentale relativa alla libertà di espressione online. Nell’agosto 2018, il giornalista Fabio Butera ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook in cui criticava un articolo di un giornalista del “Giornale di Vicenza” per aver affermato che i richiedenti asilo a Vicenza stavano protestando per ottenere un abbonamento a una pay-TV per poter seguire le partite di calcio.

Il giornalista del “Giornale di Vicenza” ha successivamente citato in giudizio Butera per danni nell’ambito di un procedimento civile per diffamazione. Nell’aprile 2023, il Tribunale di Verona ha stabilito che il post di Butera non era diffamatorio, in quanto basato su ricerche documentate di interesse pubblico e fattualmente accurate.

Tuttavia, il tribunale ha condannato Butera a pagare 33 mila euro di risarcimento (comprese le spese legali) al giornalista del “Giornale di Vicenza” per non aver rimosso i commenti diffamatori pubblicati da terzi sotto il suo post su Facebook. Il tribunale ha emesso questa sentenza nonostante il fatto che a Butera non fosse stato chiesto da alcun utente o altra parte di rimuovere alcun commento dalla sua pagina.

La Corte d’Appello di Venezia ha confermato questa sentenza, motivando che la pubblicazione da parte di Butera di ulteriori contenuti sulla stessa pagina Facebook pochi giorni dopo dimostrava che egli avesse letto i commenti e non li avesse cancellati. ARTICLE 19 ritiene che le sentenze del Tribunale di Verona e della Corte d’Appello di Venezia, che hanno ritenuto Butera responsabile dei commenti di terzi, impongano di fatto agli utenti dei social media obblighi di moderazione dei contenuti per le attività svolte da terzi sui propri account, con gravi ripercussioni sulla libertà di espressione online.

È importante sottolineare che, a nostro avviso, i giudici non hanno tenuto conto degli standard internazionali in materia di libertà di espressione applicabili al caso. Desideriamo evidenziare in particolare alcune questioni.

I giudici di merito hanno erroneamente esteso gli standard di responsabilità degli intermediari di Internet a un normale utente dei social media Nell’Unione Europea, gli intermediari di Internet (quali società di web hosting, fornitori di servizi Internet, motori di ricerca e piattaforme di social media) godono di solide esenzioni dalla responsabilità per i contenuti pubblicati dai propri utenti. Questo quadro giuridico consolidato mira a proteggere tali entità dall’essere ritenute responsabili dei contenuti illegali che ospitano, a meno che non ne abbiano effettiva conoscenza e omettano di agire, tutelando così la libertà di espressione pur stabilendo alcune responsabilità in materia di moderazione dei contenuti.

Sebbene il caso riguardi un normale utente dei social media piuttosto che una piattaforma commerciale, è essenziale comprendere queste protezioni relative alla responsabilità degli intermediari. ARTICLE 19 sostiene da tempo che gli intermediari di Internet dovrebbero godere di un'ampia immunità da tale responsabilità, poiché altrimenti sarebbero di fatto tenuti a monitorare tutti i contenuti degli utenti e a pronunciarsi sulla loro legalità, mentre tali decisioni dovrebbero spettare ad autorità giudiziarie indipendenti.

Se gli intermediari fossero ritenuti responsabili dei contenuti generati dagli utenti, avrebbero forti incentivi a rimuovere materiale perfettamente legale e protetto dal diritto internazionale dei diritti umani, semplicemente per evitare potenziali rischi legali. Pertanto, agli intermediari dovrebbe essere richiesto di rimuovere i contenuti solo a seguito di un’ordinanza emessa da un tribunale indipendente e imparziale o da un altro organo giudiziario che abbia stabilito che il materiale in questione è illegale.

Questa posizione trova riscontro nei Principi di Manila sulla responsabilità degli intermediari, elaborati da un consorzio di organizzazioni della società civile con l’obiettivo di proteggere la libertà di espressione online. Essa è inoltre sancita, in una certa misura, dal diritto dell’Unione europea.

Sebbene la principale normativa UE che disciplina i servizi di intermediazione, il Digital Services Act (DSA), imponga a determinati intermediari, comprese le piattaforme online di dimensioni molto grandi, degli obblighi relativi alle modalità di gestione della moderazione dei contenuti, essa preserva il principio dell’esenzione dalla responsabilità condizionata stabilito dalla direttiva sul commercio elettronico. Ciò significa che i fornitori di servizi non sono responsabili dei contenuti generati dagli utenti a meno che non abbiano effettiva conoscenza della loro illegalità.

Tale effettiva conoscenza può essere accertata se un altro utente segnala all’intermediario il contenuto illecito. Pertanto, ritenere che Butera, un normale utente dei social media, possa essere ritenuto responsabile per i commenti pubblicati sotto i suoi contenuti crea l’assurdo risultato di applicare a lui standard più elevati rispetto agli intermediari.

Si osservi che molti intermediari sono società che gestiscono le piattaforme a fini commerciali e dispongono di sistemi centralizzati di moderazione dei contenuti con risorse di gran lunga superiori. Sebbene sussistano alcune questioni relative a come le norme sulla responsabilità degli intermediari possano applicarsi nel contesto di forme di moderazione dei contenuti decentralizzate e guidate dalla comunità – dove alcuni utenti potrebbero agire essi stessi come moderatori di contenuti – è chiaro che gli utenti ordinari esulano dall’ambito di applicazione dei regimi di responsabilità a livello UE.

Al di là delle questioni di equità e di risorse, proprio come ritenere gli intermediari di Internet responsabili per i contenuti di terzi ha gravi implicazioni per la libertà di espressione, ritenere responsabili i singoli utenti dei social media sarebbe altrettanto problematico. Attribuendo la responsabilità per i commenti di terzi, i tribunali di primo grado hanno limitato la libertà di espressione online ARTICLE 19 ritiene che confermare la decisione dei tribunali di primo grado nel caso Butera e, di conseguenza, attribuire agli utenti dei social media la responsabilità per i commenti pubblicati da altri, comporterà numerose conseguenze negative per la libertà di espressione.

In particolare: Gli utenti non hanno la competenza per giudicare i contenuti:

Come le aziende, i singoli utenti non sono né attrezzati né legittimati a valutare se i contenuti pubblicati da altri sui loro account siano “legali”. Ad esempio, nei casi di diffamazione, come nel caso Butera, è particolarmente difficile capire come ci si possa aspettare che un giornalista, o qualsiasi utente, valuti l’accuratezza delle dichiarazioni di terzi senza avere accesso a tutti i fatti potenzialmente rilevanti.

Questo è precisamente il motivo per cui la responsabilità dovrebbe ricadere solo su coloro che hanno rilasciato le dichiarazioni contestate. Imposizione di un onere inaccettabile agli utenti:

Imporre un tale obbligo comporterebbe un onere inaccettabile per gli utenti. Per evitare potenziali responsabilità, gli utenti potrebbero disattivare del tutto i commenti o cancellare qualsiasi contenuto che possa essere considerato rischioso, compresi quelli che dovrebbero essere protetti in base agli standard internazionali sulla libertà di espressione.

Eppure le sezioni dei commenti sui social media sono una parte essenziale dell’interazione online. Consentono agli utenti di condividere informazioni, scambiare idee e opinioni e partecipare a discussioni con gli altri.

Le sezioni dei commenti espongono inoltre gli utenti a punti di vista diversi, consentendo risposte dirette e contestazioni ai contenuti pubblicati, fungendo sia da spazi di dibattito che da fonti di informazione. Pertanto, se gli utenti dovessero rimuovere queste sezioni per ridurre l’esposizione, ciò potrebbe configurarsi come una forma di autocensura, nella misura in cui limiterebbero il proprio diritto di ricevere informazioni e opinioni e, al contempo, limiterebbero il diritto alla libertà di espressione degli altri utenti.

Necessità di un monitoraggio dispendioso in termini di risorse: quando si tratta di giornalisti che pubblicano contenuti, coloro che condividono materiale su questioni di interesse pubblico sono più inclini a generare un dibattito pubblico significativo, attirando talvolta migliaia di commenti. Il monitoraggio efficace di tutti i commenti, specialmente nel caso di un post che genera un dibattito significativo, può richiedere la disponibilità di risorse considerevoli.

Sebbene sia vero che in tali casi sembrerebbe particolarmente irragionevole che un tribunale concludesse che l’autore del post fosse effettivamente a conoscenza di tutti i commenti di terzi, la soglia per stabilire tale conoscenza, e l’onere associato per l’utente dei social media, rimane poco chiara. Considerato il passaggio sempre più rapido al consumo di notizie tramite i social media e la dipendenza dei giornalisti da tali piattaforme per la visibilità dei loro contenuti, sarebbe particolarmente problematico se i giornalisti fossero costretti a scegliere tra la visibilità e l’interazione con il proprio lavoro e il rischio di esposizione legale per la pubblicazione di contenuti di interesse pubblico, come ha riconosciuto il tribunale in questo caso.

Infine, esiste il rischio concreto che tale responsabilità possa essere strumentalizzata per colpire giornalisti, organizzazioni della società civile o semplici utenti dei social media. Alcuni individui potrebbero pubblicare deliberatamente commenti sotto i contenuti di qualcuno per esporre quella persona o organizzazione a responsabilità legali.

Tattiche simili sono state utilizzate in passato, con soggetti che hanno sfruttato le leggi sul diritto d’autore e sulla privacy per sostenere che articoli giornalistici violassero le norme sulla proprietà intellettuale o sulla protezione dei dati, portando alla rimozione di reportage critici da Internet e dagli archivi giornalistici. La decisione dei tribunali verrebbe probabilmente ritenuta in violazione dell’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo La Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata più volte sulla compatibilità dell’imposizione di responsabilità per i commenti di terzi nei forum online con il diritto alla libertà di espressione ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (la Convenzione).

La sua giurisprudenza in materia è ancora in evoluzione. Sebbene alcune sentenze, come quella relativa alla causa Delfi AS contro Estonia, criticata da ARTICLE 19, non abbiano riscontrato alcuna violazione nel caso in cui un grande portale di notizie a carattere commerciale fosse ritenuto responsabile per non aver rimosso tempestivamente commenti illegali, la Corte ha stabilito criteri di proporzionalità fondamentali.

Questi includono l’esame del contesto dei commenti, le misure adottate per rimuoverli, la possibilità di ritenere responsabili gli autori effettivi e le conseguenze per il convenuto. In particolare, la Corte ha sottolineato la gestione professionale e la natura commerciale di Delfi, distinguendolo da altri forum meno strutturati, il che indica che i normali utenti dei social media non dovrebbero sopportare gli stessi oneri di responsabilità.

Di conseguenza, il caso non riguarda altri forum su Internet in cui possono essere diffusi commenti di terzi, ad esempio un forum di discussione online o una bacheca in cui gli utenti possono esporre liberamente le proprie idee su qualsiasi argomento senza che la discussione sia incanalata da alcun intervento del gestore del forum; oppure una piattaforma di social media in cui il fornitore della piattaforma non offre alcun contenuto e in cui il fornitore di contenuti può essere un privato che gestisce il sito web o il blog per hobby. In casi successivi, quali MTE e Index.hu contro Ungheria e Jezior contro Polonia, la Corte ha riscontrato violazioni dell’articolo 10 della CEDU quando la responsabilità è stata imposta in contesti meno gravi o su siti non commerciali, sottolineando il rischio di sovraccaricare gli intermediari e di scoraggiare la libertà di espressione.

Una sentenza più preoccupante è quella della Corte europea nel caso Sanchez contro Francia. In questo caso, la Corte ha confermato la responsabilità penale di un politico locale per i commenti pubblicati sul suo profilo Facebook, ma lo ha fatto sulla base del suo ruolo e delle sue responsabilità in quanto figura pubblica impegnata in una campagna elettorale, circostanze distinte da quelle dei giornalisti o degli utenti comuni.

È importante sottolineare che, in una recente decisione relativa al caso Pătraşcu c. Romania, che presenta alcune analogie con il caso Butera, la Corte ha ritenuto che i diritti alla libertà di espressione di un singolo utente dei social media fossero stati violati nel ritenere tale utente responsabile di diffamazione per commenti di terzi.

Il caso riguardava un ricorrente a cui l’Alta Corte di Romania aveva ordinato di cancellare i commenti sul proprio blog e sulla propria pagina Facebook e di pagare un risarcimento a due dipendenti dell’Opera dopo aver riportato uno scandalo all’Opera Nazionale di Bucarest, che aveva generato un significativo dibattito pubblico online. La Corte ha ritenuto che il diritto alla libertà di espressione del ricorrente fosse stato violato.

Sebbene tale conclusione si basasse sulla mancanza di una base giuridica sufficientemente chiara e dettagliata nell’ambito del diritto interno rumeno piuttosto che su un riferimento alla giurisprudenza precedente della Corte, questo caso segnala che la Corte rimane cauta nell’estendere regimi di responsabilità oggettiva agli utenti in assenza di chiari quadri giuridici. Nel complesso, ARTICLE 19 ritiene che la giurisprudenza della Corte respinga un approccio unico valido per tutti che imporrebbe a normali utenti dei social media come Butera le stesse responsabilità applicate agli intermediari e alle piattaforme commerciali.

Riteniamo che, dato il profilo di Butera come giornalista che utilizza Facebook per pubblicare commenti, il suo uso di Facebook per condividere commenti non possa ragionevolmente essere equiparato alla gestione di un organo di informazione commerciale dotato di risorse ben maggiori per dedicarsi alla moderazione dei contenuti. Inoltre, sebbene il tema della migrazione sia spesso delicato e politicamente sensibile, Butera non stava conducendo una campagna elettorale che potesse essere ragionevolmente collegata a un rischio accresciuto di commenti provocatori o comunque dannosi.

Infine, la sanzione inflitta, pari a 33.000 euro, è significativa e supera di gran lunga gli importi ritenuti proporzionati nelle cause Delfi (320 euro) e Sanchez (4.000 euro, compreso il pagamento alla controparte). Le raccomandazioni di ARTICLE 19 Indipendentemente da come la complessa giurisprudenza della Corte europea possa applicarsi al caso di Butera, ARTICLE 19 ritiene che la Corte di Cassazione italiana debba ribaltare la sentenza della Corte d’Appello e affermare che gli utenti dei social media non possono essere ritenuti responsabili per i commenti fatti da altri.

Sebbene i social media rappresentino oggi indubbiamente una sfida per il dibattito pubblico, essi rimangono uno spazio essenziale per il dibattito democratico, l’impegno civico e l’interazione dei giornalisti con il proprio pubblico. La Corte di Cassazione dovrebbe salvaguardare questi spazi, respingere l’idea che gli individui debbano sorvegliare le espressioni dei propri pari e difendere il diritto alla libertà di espressione.

Articolo originale pubblicato in inglese sul sito Article 19 con licenza Creative Commons. (Immagine anteprima di Andrea di Valvasone, via Festival Internazionale del Giornalismo)

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