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Politica

Sulla libertà di parola e l’antisemitismo

Venerdì 9 gennaio 2026 ore 16:00 Fonte: Terzogiornale
Sulla libertà di parola e l’antisemitismo
Terzogiornale

Nel corso di questa legislatura sono stati presentati quattro disegni di legge, per iniziativa, rispettivamente, dei senatori Romeo (Lega), Scalfarotto (Italia viva), Gasparri (Forza Italia) e Delrio (Pd), tutti rivolti a contrastare l’antisemitismo: parità, dunque, tra maggioranza e opposizioni. Di tali disegni di legge si è parlato abbastanza diffusamente, nelle ultime settimane dello scorso anno (vedi anche qui), senza però entrare nella loro formulazione precisa.

Può essere quindi utile esaminarli più da vicino. Tutte e quattro le proposte partono dalla “definizione operativa di antisemitismo” approvata dall’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance – Ihra), nella sua assemblea plenaria del 26 maggio 2016:

“Una determinata percezione degli Ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree e non ebree, i loro beni, le istituzioni della comunità e i luoghi di culto ebraici” (vedi qui). Un altro punto comune alle varie proposte è la previsione di attività di monitoraggio sulle attività antisemite, e la promozione, prima di tutto a livello scolastico, di iniziative volte a combattere la diffusione del fenomeno, in particolare sul web.

Il progetto Delrio stabilisce (art. 4) che “l’organismo di vigilanza di ogni università individua al suo interno un soggetto preposto alla verifica e al monitoraggio delle azioni per contrastare i fenomeni di antisemitismo”; il successivo art. 5 stabilisce un’identica attività di monitoraggio nell’ambito scolastico.

Dei quattro progetti, solo quello presentato da Gasparri prevede sanzioni penali per chi è accusato di attività antisemite, estendendo le pene previste dall’art. 604-bis del codice penale (“Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di  discriminazione razziale etnica e religiosa”) ai casi in cui “la propaganda, l’istigazione o l’incitamento si fondano, in tutto o in parte, sull’ostilità, sull’avversione, sulla denigrazione, sulla discriminazione, sulla lotta o sulla violenza contro gli ebrei, i loro beni e pertinenze, anche di carattere religioso o culturale, nonché sulla negazione della Shoaho del diritto all’esistenza dello Stato di Israele o sulla sua distruzione” (art. 4, comma 1). Ma che cosa si deve intendere per antisemitismo, e, più specificamente, cosa può essere considerato “azione antisemita”?

Infatti, che sia punita penalmente o meno, può causare comunque problemi a chi ne è accusato, come la censura della propria attività scientifica e didattica da parte degli organismi di controllo a cui fa riferimento il disegno di legge Delrio. La definizione Ihra, riportata sopra, è piuttosto generica e lascia spazio a interpretazioni diverse.

Tuttavia, nella stessa sede in cui tale definizione è stata adottata, sono forniti anche alcuni “esempi contemporanei di antisemitismo nella vita pubblica, nei mezzi di comunicazione, nelle scuole, al posto di lavoro e nella sfera religiosa” (undici in totale, ma la lista è indicata non esaustiva). Questi esempi, esplicitamente richiamati nella premessa al disegno di legge Delrio, vanno dall’“incitare, sostenere o giustificare l’uccisione di ebrei o danni contro gli ebrei in nome di un’ideologia radicale o di una visione religiosa estremista” (n.

1) al “considerare gli ebrei collettivamente responsabili per le azioni dello Stato di Israele” (n. 11).

Altri esempi sono “negare il fatto, la portata, i meccanismi (per esempio le camere a gas) o l’intenzione del genocidio del popolo ebraico per mano della Germania nazionalsocialista e dei suoi seguaci e complici durante la Seconda guerra mondiale (l’Olocausto)” (n. 4), “negare agli ebrei il diritto dell’autodeterminazione, per esempio sostenendo che l’esistenza dello Stato di Israele è una espressione di razzismo” (n.

7) e “applicare due pesi e due misure nei confronti di Israele richiedendo un comportamento non atteso da o non richiesto a nessun altro Stato democratico” (n. 8).

Mentre ci pare indiscutibile che gli esempi 1 e 11 (come anche altri, per esempio il n. 2, “fare insinuazioni mendaci, disumanizzanti, demonizzanti o stereotipate sugli ebrei come individui o sul loro potere come collettività”) ricadano nell’ambito del già citato art. 604-bis del codice penale (e quindi non dovrebbe esserci bisogno di un’altra legge per dichiararli reati), gli esempi 4, 7 e 8 meritano qualche riflessione, in quanto potrebbero essere definiti reati di opinione, e ci si può domandare se possano essere penalmente sanzionati, in un Paese democratico. Lasciando per il momento da parte il più spinoso, cioè quello che riguarda la negazione dell’Olocausto, occupiamoci di quelli riguardanti l’esistenza di Israele e “i due pesi e due misure” adottate nelle critiche a quest’ultimo.

Partiamo dagli esempi 7 e 8 dell’Ihra. Un volume uscito recentemente, opera di uno storico dell’Università di Pisa, Arturo Marzano (Questa terra è nostra da sempre.

Israele e Palestina, Laterza, 2024), che si distingue per lo sforzo di essere obiettivo nel valutare le ragioni tanto degli israeliani quanto dei palestinesi, giudica l’esempio 7 “particolarmente problematico” (p. 177).

Infatti, citando le parole di un’altra studiosa, Carlotta Ferrara degli Uberti, “denunciare Israele e i principi che ne hanno regolato la nascita come un’impresa di stampo razzista non implica necessariamente negare al popolo ebraico – altra espressione assai difficile – il diritto all’autodeterminazione”. Si può aggiungere che qualsiasi proposta di uno Stato unico, in cui ebrei, palestinesi musulmani e palestinesi cristiani possano convivere pacificamente e con parità di diritti, proposta che inevitabilmente implica la rinuncia di Israele a definirsi come “Stato ebraico”, potrebbe essere considerata un’attività antisemita.

Non entriamo qui nel merito della realizzabilità o meno di tale proposta, ma solo sul diritto di avanzarla senza essere sottoposti a censure, o, peggio ancora, a sanzioni penali; del resto le sue possibili modalità di attuazione sono già state delineate da vari politici e studiosi, tra cui, recentemente, lo storico israeliano Ilan Pappé (si veda La fine di Israele, Fazi, 2025). Come scrive ancora Marzano, anche l’esempio 8 di antisemitismo “è problematico, perché “applicare due pesi e due misure nei confronti di Israele”, rispetto a quanto si fa nei confronti di altri Stati, “può essere giustificato da specifici comportamenti posti in atto da Israele”.

Certamente, le critiche rivolte a Israele per il suo comportamento in Cisgiordania o a Gaza (“anche ben prima dello scoppio dell’ultima guerra nell’ottobre 2023”), non sono mai state rivolte a Paesi come gli Stati Uniti o ai membri dell’Unione europea: ma queste critiche “non sono configurabili come antisemitismo perché l’occupazione israeliana del Territorio palestinese, che dura dal 1967, ha certamente dei caratteri di unicità, dalla sua durata a partire dal 1967, alla mancanza di prospettive, alla sua pervasività”. Naturalmente, queste opinioni, come tutte le altre, possono essere confutate: ma vogliamo portare il loro autore davanti a un tribunale della Repubblica incolpandolo di “manifestazione d’odio di natura verbale contro gli ebrei”, oppure farlo censurare dall’organismo di controllo della sua università?

E vogliamo perseguire penalmente anche l’editore italiano del libro di Pappé e mandarne al rogo tutte le copie? Il problema è, come si vede, più generale, e si può riassumere così: è giusto porre dei limiti alla libertà di parola, anche quando si tratta dell’espressione di tesi aberranti, come quelle negazioniste sull’Olocausto?

Il negazionismo è già considerato reato in alcuni Paesi (per esempio in Austria) e il disegno di legge Gasparri vuole renderlo tale anche in Italia. Come spunto di riflessione sull’opportunità di una simile misura, torniamo su un episodio ormai dimenticato, ma che ai suoi tempi (tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta del secolo scorso) ebbe una notevole risonanza, cioè la posizione presa da Noam Chomsky in merito al “caso Faurisson”.

Robert Faurisson, professore universitario di letterature comparate a Lione, con pretese di storico, sostenne in varie sedi che le camere a gas sono “un’invenzione della propaganda bellica”, con “un’origine sostanzialmente sionista”. Per questo motivo, fu condannato a una lieve pena, per diffamazione e incitamento all’odio razziale, e fu di fatto allontanato dall’insegnamento, pur conservando qualifica e stipendio.

Alcuni suoi sostenitori, in Francia, lanciarono una petizione in suo favore, che lamentava come fosse stato oggetto di minacce e anche di violenza fisica, e come gli fosse stato talvolta interdetto l’accesso agli archivi. Chomsky (che è ebreo, non dimentichiamolo) firmò tale petizione, “simile a quelle, innumerevoli, che firmo di continuo”, dirà più tardi, senza informarsi su quali fossero le tesi di Faurisson, ma semplicemente in nome della libertà di ricerca e di parola.

Poco più tardi, su richiesta dei sostenitori di Faurisson, inviò loro una breve memoria, in cui, imprudentemente, diceva di non sapere molto di lui, ma di non credere che fosse un antisemita o un neonazista, quanto piuttosto “una sorta di liberale apolitico”. Questo comportamento di Chomsky fu violentemente criticato da vari intellettuali francesi di sinistra, tra cui lo storico Pierre Vidal-Naquet (si veda Gli assassini della memoria, editore Viella, cap.

2). Anche se indubbiamente Chomsky ha peccato, come minimo, di superficialità, il problema non riguarda le posizioni di Faurisson (che “non hanno alcun interesse”, ha detto più tardi lo stesso Chomsky), ma, in generale, il modo per combattere i negazionisti come lui.

A parere di Chomsky, bisogna “utilizzare tutte le prove di cui disponiamo per mostrare la falsità delle sue tesi, e non cacciarlo con la violenza dal suo posto di insegnante” (Réponses inédites à mes detracteurs parisiens, Spartacus, p. 61).

La lotta contro “scritti che contribuiscono sicuramente alla crescita della violenza e dell’oppressione razziste e alle manifestazioni dei razzisti e dei nazisti” non va condotta limitando la libertà di parola, ma “cercando le cause di queste manifestazioni e lavorando per farle scomparire”; questo è, almeno, il comportamento che deve tenere “una persona che sostiene le idee di base diffuse nelle democrazie occidentali” (ivi, p. 29).

Condannare penalmente i negazionisti dell’Olocausto può essere, tra l’altro, controproducente: c’è il rischio che le persone disinformate, soprattutto i giovani, considerino questi personaggi come martiri, perseguitati in nome di una sorta di dogma. Se, al contrario, si mostra come l’Olocausto sia stato dettagliatamente programmato, nella conferenza di Wannsee del gennaio 1942, e sia stato sistematicamente attuato nei vari campi di sterminio, la malafede dei negazionisti diverrà evidente.

Esistono anche delle forme di negazionismo “moderate”, e per questo tanto più subdole. Una di esse sostiene che alcuni ebrei furono uccisi nei campi di sterminio, ma le attrezzature di questi campi non erano minimamente in grado, nei tre anni circa di funzionamento, di ucciderne sei milioni.

Questo è vero, perché le vittime dei campi di sterminio sono calcolate in circa 2.700.000, ma è solo una parte della verità (quindi, si tratta ancora una volta di un falso): infatti, a tale cifra bisogna aggiungere circa due milioni di vittime di fucilazioni di massa (come quelle di Babi-Yar, presso Kiev, dove furono trucidati circa trentamila ebrei), più quelle dei campi di lavoro o di concentramento (da non confondere con i campi di sterminio, come ben spiegato in Gytta Sereny, In quelle tenebre, Adelphi, 1975), valutabili tra 800.000 e un milione, e 250.000 di altri atti di violenza (vedi qui). Il totale raggiunge, come si vede, i sei milioni circa.

Naturalmente, per presentare correttamente questi dati, c’è bisogno, anzitutto, di insegnanti di storia informati: e quindi ben vengano tutte le iniziative in questo senso, come quelle previste dai disegni di legge di cui stiamo parlando. Non c’è dubbio che gli incitamenti allo sterminio degli ebrei o la loro demonizzazione vadano penalmente perseguiti, ma come casi di apologia di reato o di diffamazione collettiva.

Quando però si tratta di tesi, anche aberranti, come quelle negazioniste, il vietarle per legge può essere pericoloso, perché tale divieto può facilmente estendersi a opinioni del tutto legittime, come quelle presentate sopra a proposito degli esempi 7 e 8 di antisemitismo indicati dall’Ihra. Questa è l’impostazione del disegno di legge Gasparri, che equipara la negazione dell’Olocausto alla negazione del diritto all’esistenza di Israele (inteso evidentemente come “Stato ebraico”).

Un motivo di più, dunque, per combattere le falsità storiche, come quelle di chi nega lo sterminio degli ebrei o tende a ridurne la portata, con le armi della ragione e dell’informazione, non con quelle del codice penale. L'articolo Sulla libertà di parola e l’antisemitismo proviene da Terzogiornale.

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