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Referendum sulla giustizia: una decisione tecnica e non ideologica
La popolazione italiana è convocata alle urne per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. In un clima di dibattito polarizzato e concentrato sulle implicazioni politiche della consultazione, riportiamo il focus sul piano tecnico per capire quali conseguenze potrebbe portare la riforma sul ramo giudiziario dello stato.
Perché un referendum La riforma della giustizia comporta modifiche agli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107, 110 della Costituzione, che disciplinano l’organizzazione del potere giudiziario. Per queste ragioni, essa deve essere adottata con legge costituzionale, secondo la procedura dettata dall’art. 138 della Costituzione, che prevede un procedimento di approvazione più articolato di quello delle leggi ordinarie.
Il testo, infatti, deve essere approvato da ciascuna Camera del Parlamento (Camera dei Deputati e Senato) con due successive deliberazioni per ciascuna camera ad intervallo non minore di tre mesi. Nella seconda votazione di ciascuna Camera, la legge deve essere approvata a maggioranza assoluta (50% più uno) dei componenti.
Il testo di legge, poi, può essere sottoposto a referendum popolare se, entro tre mesi dalla pubblicazione, ne venga fatta richiesta da un quinto dei membri di una Camera o da cinquecentomila elettori o da cinque Consigli regionali. Questa legge di riforma è stata approvata nella seconda votazione presso Camera e Senato con la maggioranza assoluta e il suo testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30/10/2025.
A novembre 2025 sono state presentate quattro richieste di referendum popolare di provenienza parlamentare, che hanno determinato l’attivazione della procedura del referendum popolare confermativo, con il quale i cittadini potranno approvare definitivamente la legge o rigettarla, attraverso una votazione che non prevede quorum minimo. La magistratura fino a oggi Gli otto articoli della riforma, se approvati, daranno vita a modifiche strutturali nell’organizzazione della magistratura italiana, l’istituzione che esercita il potere giudiziario.
Al suo interno, i magistrati sono suddivisi in due macrocategorie: magistrati giudicanti (giudici) e magistrati requirenti (pubblici ministeri).I primi si occupano di gestire i procedimenti giudiziari, ascoltando le ragioni delle parti in causa e scrivendo le sentenze. I secondi conducono le indagini nei processi penali e occupano il ruolo della pubblica accusa nei confronti degli imputati ai quali viene contestato un reato.
La legge, inoltre, attribuisce loro anche alcuni compiti nei processi civili, con la funzione di garantire il rispetto della legge. Nel sistema attuale, si può accedere all’incarico di magistrato mediante un concorso pubblico, al superamento del quale è possibile scegliere se operare come giudice o come pubblico ministero, con limitate possibilità di passare da un ruolo all’altro nel corso della carriera.
La gestione di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati (requirenti e giudicanti) è affidata al Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). Esso è un organo collegiale presieduto dal Presidente della Repubblica, di cui fanno parte di diritto il primo presidente della Corte di Cassazione (un giudice) e il procuratore generale della Corte di Cassazione (un pubblico ministero).
Oltre a loro, vi sono altri trenta componenti, che per due terzi sono eletti dai magistrati (sia giudicanti che requirenti), mentre per un terzo sono eletti dal Parlamento in seduta comune (quindi da Camera e Senato congiuntamente) tra professori universitari ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di anzianità professionale. I componenti elettivi del CSM rimangono in carica quattro anni e non possono essere immediatamente rieletti.
Le novità della riforma La riforma propone due modifiche strutturali al funzionamento della magistratura. In primo luogo, verrebbe sancita la separazione delle carriere di giudice e pubblico ministero, senza possibilità di passaggio da una funzione all’altra.
Di conseguenza, si ipotizza che dovrebbero essere introdotti concorsi separati per l’accesso a ciascuna delle due carriere.In secondo luogo, il CSM verrebbe spezzato in due organi: un Consiglio Superiore per la magistratura giudicante e un autonomo Consiglio Superiore per la magistratura requirente. Il CSM per i magistrati giudicanti sarebbe presieduto dal Presidente della Repubblica e composto dal primo presidente della Corte di Cassazione (membro di diritto) e da altri trenta componenti, i quali verrebbero sorteggiati per due terzi tra i giudici e per un terzo da un elenco di professori universitari ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di anzianità professionale. Il CSM per i magistrati requirenti verrebbe presieduto anch’esso dal Presidente della Repubblica, e sarebbe composto dal procuratore generale della Corte di Cassazione (membro di diritto) e altri trenta componenti, sorteggiati per due terzi tra i pubblici ministeri e per un terzo da un elenco di professori universitari ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di anzianità professionale. Per entrambi i Consigli Superiori, i componenti che rappresentano la magistratura verrebbero sorteggiati, rispettivamente, tra tutti i giudici e tutti i pubblici ministeri in servizio.
I componenti che rappresentano il Parlamento, invece, verrebbero sorteggiati tra i nominativi inseriti in un elenco di soggetti eletti dal Parlamento in seduta comune. L’alta corte disciplinare Il compito di decidere sull’irrogazione ai magistrati (requirenti e giudicanti) di sanzioni disciplinari per atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni verrebbe affidato a un nuovo organo, l’Alta Corte Disciplinare.
Essa sarebbe composta da quindici giudici, con mandato non rinnovabile di quattro anni. Tre verrebbero nominati dal Presidente della Repubblica tra professori universitari ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno vent’anni di anzianità professionale, tre estratti a sorte da un elenco di nominativi individuati mediante elezione dal Parlamento in seduta comune, sei sarebbero estratti a sorte tra tutti i giudici con almeno vent’anni di esercizio delle funzioni, che svolgano o abbiano svolto parte della propria attività presso la Corte di Cassazione, e tre sarebbero estratti a sorte tra tutti i pubblici ministeri con i medesimi requisiti.
Le decisioni emesse dall’Alta Corte potranno essere impugnate soltanto davanti al medesimo organo (e non avanti la Corte di Cassazione, come è previsto adesso), ma per il resto viene affidato alla legge ordinaria il compito di individuare gli illeciti disciplinari e regolare l’organizzazione interna e il procedimento della Corte. Separazione delle carriere: ci siamo già arrivati?
Il divieto di passaggio tra la funzione di giudice e quella di pubblico ministero viene considerato necessario a garantire l’imparzialità dei giudici penali, chiamati a decidere se condannare i privati cittadini per le accuse portate avanti dallo Stato, rappresentato dal pubblico ministero, che come loro è magistrato. La separazione delle carriere, tuttavia, esiste già: il D. lgs. 160/2006 ha previsto che un magistrato possa cambiare carriera una sola volta, entro i primi dieci anni di servizio, a condizione che cambi distretto di corte d’appello (ovvero, cambi regione) rispetto a quella in cui aveva esercitato la funzione precedente.
Secondo dati pubblicati dal CSM a dicembre 2025, dal 2006 al 2024 (arco temporale in cui sono stati in servizio 164.677 magistrati) ci sono state 869 delibere di passaggi di funzioni da giudicante a requirente e viceversa, con una media di circa 48 per anno. Lo strumento della riforma costituzionale, dunque, sembra sproporzionato per raggiungere la separazione delle carriere, visto che sarebbe sufficiente modificare un decreto legislativo per raggiungere lo stesso scopo.
Autogoverno della magistratura a rischio Il tema più delicato della riforma della giustizia riguarda lo sdoppiamento del CSM, la creazione dell’Alta Corte Disciplinare e l’introduzione del sorteggio per la selezione dei componenti di questi organi. Secondo il ministro della giustizia Carlo Nordio, il sorteggio libererebbe gli organi di autogoverno della magistratura dal “correntismo”, ovvero dall’elezione pilotata dei magistrati per i ruoli apicali del sistema giustizia.
Il problema, però, è che le condizioni di applicazione del sorteggio non sono realmente paritarie. I componenti dei CSM e dell’Alta Corte Disciplinare che rappresentano i magistrati sarebbero sorteggiati tra tutti i magistrati in servizio (10.100 persone, secondo dati di marzo 2026).
I componenti che rappresentano il Parlamento, invece, verrebbero estratti tra individui preselezionati dal Parlamento stesso, e inseriti in un apposito elenco. Le modalità di formazione di questa lista e il numero di nominativi inseriti non sono ancora stati stabiliti e dovranno essere fissati con legge ordinaria.
Questo meccanismo avrebbe l’effetto di rendere i CSM e l’Alta Corte Disciplinare degli organi gestiti da una maggioranza (i rappresentanti dei magistrati) composta di individui isolati, ai quali verrebbe affiancata una minoranza (i rappresentanti del Parlamento) scelta con un sorteggio più flessibile e “controllabile”. Ciò porta a sospettare che i nuovi organi di autogoverno potrebbero essere più vulnerabili del CSM attuale a condizionamenti da parte del potere legislativo, e soprattutto esecutivo, dato che la maggioranza politica di volta in volta presente, essendo dotata di controllo sul Parlamento, potrebbe parzialmente controllare anche la creazione dell’elenco da cui sorteggiare i componenti dei CSM e dell’Alta Corte.
L’alta corte disciplinare La creazione di un nuovo organo con competenza disciplinare viene giustificata sulla base del fatto che l’attuale CSM, composto per due terzi da magistrati eletti dai propri colleghi, non sarebbe sufficientemente imparziale e severo nei confronti della categoria. Secondo i dati raccolti dal CSM dall’inizio del presente mandato, avvenuto nel 2023, i procedimenti disciplinari conclusi sono stati finora 199.Tenendo conto che il totale dei magistrati a marzo 2026 era di circa 10.100 persone, c’è un rapporto di 1,97 accusati ogni 100 magistrati.
Di questi procedimenti, il 58,8% si sono conclusi in senso favorevole all’incolpato, mentre il 41,21% è terminato con una condanna. Tra le pronunce che hanno discolpato l’accusato, il 65,22% si sono fondate sulla cessata appartenenza di quest’ultimo alla magistratura.
Quanto ai condannati, il 56% ha ricevuto la sanzione della censura (un rimprovero formale da parte della sezione disciplinare del CSM), mentre il 20,74% ha ottenuto sanzioni più gravi, come la sospensione dall’esercizio delle funzioni e la rimozione dall’incarico. Oltre a questo, pone forti dubbi il fatto che, secondo il testo della riforma, le decisioni dell’Alta Corte sarebbero impugnabili solo davanti allo stesso organo, limitando così il controllo della Cassazione sulla correttezza delle sue pronunce alle sole questioni relative alla giurisdizione.
Questa riforma ha numerosi aspetti opachi e si prefigge obiettivi che avrebbero potuto essere raggiunti anche con una legge ordinaria. Bisogna allora tenere presente che un’alterazione poco calibrata dei poteri costituzionali rispetto all’assetto fissato dalla Costituzione potrà incidere sulla qualità della giustizia e sull’indipendenza della magistratura nell’esercizio delle proprie funzioni.
Fonti Consiglio Superiore della Magistratura, Statistiche relative all’attività della Sezione disciplinare. Analisi statistica delle Sentenze della Sezione disciplinare 2023 2025 Consiglio Superiore della Magistratura, Cambiamento delle funzioni da giudicante a requirente e viceversa, 4 dicembre 2025 Consiglio Superiore della Magistratura, TRAMUTAMENTI:
Circolare, delibere e risposte a quesito. Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie, 11 febbraio 2026 Consiglio Superiore della Magistratura, Donne in magistratura, 4 marzo 2026 Gaeta P., Intervento del Procuratore generale sull’amministrazione della giustizia nell’ anno 2025, Procura Generale della Corte di Cassazione, 30 gennaio 2026 Pagella Politica, Davvero solo l’1 per cento dei magistrati cambia carriera?, 28 gennaio 2025 L'articolo Referendum sulla giustizia: una decisione tecnica e non ideologica proviene da Lo Spiegone.