Martedì 17 febbraio 2026 ore 18:01

Politica

Sicurezza, la bozza del nuovo testo

Venerdì 16 gennaio 2026 ore 16:01 Fonte: Terzogiornale
Sicurezza, la bozza del nuovo testo
Terzogiornale

Due giorni fa, la riunione dei dipartimenti della Lega alla Camera è stata l’occasione per far trapelare i contenuti del nuovo pacchetto sicurezza, di cui Giorgia Meloni si era già vantata nella pseudo-conferenza stampa di inizio anno (senza contraddittorio), annunciando misure contro la vendita dei coltelli ai minorenni (bontà loro). Il ministro dell’Interno Piantedosi, dal canto suo, mercoledì 14 gennaio a Montecitorio, ha celebrato le misure elaborate per contrastare baby gang e “maranza”, per rafforzare il sistema delle espulsioni e dei rimpatri, per la stretta sui ricongiungimenti familiari e quant’altro.

Si tratta di un disegno di legge (o di un decreto? non si sa) in materia “di sicurezza pubblica, di immigrazione e protezione internazionale, nonché di funzionalità delle forze di polizia e del ministero dell’Interno”; si compone di tre capi (Sicurezza pubblica, Immigrazione e Protezione internazionale e Funzionalità, Forze di polizia e del ministero dell’Interno) e di quaranta articoli. Di seguito segnaliamo i punti critici nei primi due capi, tenendo conto che, anche se questa bozza non è ancora stata approvata dal Consiglio dei ministri, le diverse anime della destra fanno già a gara a rivendicarne la paternità: dove c’è sangue sociale a loro piace.

Ecco i principali interventi tratti dalla bozza fatta girare in queste ore. Per comprenderne la portata, è bene leggere direttamente la fonte:

Capo I – Sicurezza pubblica Prevenzione della violenza giovanile. Ampliamento del catalogo dei reati per i quali si può applicare l’ammonimento del Questore nei confronti di minorenni dai 12 ai 14 anni, inserendo anche le ipotesi di lesione personale, rissa, violenza privata e minaccia qualora commessi con l’uso di armi o di strumenti atti a offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo.

Attualmente l’art. 5 del decreto-legge Caivano fa riferimento soltanto ai reati per i quali è comminata una pena non inferiore nel massimo a cinque anni. Divieto di porto di particolari strumenti atti ad offendere, superando l’attuale ipotesi contravvenzionale.

In particolare, è previsto: 1) divieto assoluto di porto di strumenti con lama flessibile, acuminata e tagliente di lunghezza superiore a cinque centimetri, a scatto o a farfalla, di facile occultamento, 2) divieto di porto, se non per giustificato motivo, di altri coltelli e strumenti dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza superiore a otto centimetri.

È prevista un’aggravante specifica, con aumento di pena da un terzo alla metà, qualora il reato sia commesso da persone travisate o da più persone riunite o in particolari luoghi quali, ad esempio, le immediate vicinanze di istituti di credito, istituti di istruzione o formazione, parchi e giardini pubblici, stazioni ferroviarie, anche metropolitane. Divieto di vendita ai minori di strumenti atti a offendere.

Introduzione della facoltà di arresto facoltativo in flagranza, nonché adozione di una misura cautelare anche nei confronti dei minori, per il porto illecito di coltelli e di altri particolari strumenti atti a offendere, oggi preclusi dalla natura contravvenzionale del reato. Misure accessorie per spaccio di stupefacenti – confisca dell’autoveicolo o di altri beni mobili registrati o non registrati.

Potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani (Dacur); estensione del divieto di accesso alle infrastrutture pubbliche urbane ed extraurbane, attualmente previsto per i soggetti condannati con sentenza definitiva o confermata in appello negli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio, anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva nel corso dei cinque anni precedenti, per reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, commessi in occasione di manifestazioni (articolo 7, comma 1, lett. a). Viene, altresì, introdotta l’ipotesi di arresto in flagranza differita nei confronti di chi ha commesso il reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni pubbliche.

Perquisizioni in casi di eccezionale gravità, a tutela della sicurezza pubblica. Fermo di prevenzione: non oltre dodici ore per gli accertamenti di polizia, di persone sospettate di costituire un pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l’incolumità pubbliche in relazione a specifiche circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, al possesso di armi, strumenti atti a offendere, o all’uso di caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona.

Illecito penale per chi non si ferma all’alt delle Forze di polizia e si dà alla fuga. Depenalizzazione delle sanzioni previste per il mancato preavviso di riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, ma in caso di mancato rispetto delle limitazioni poste alla circolazione o dell’itinerario previsto, da cui possa derivare un pericolo alla sicurezza o all’incolumità pubblica ovvero in caso di ostacolo o intralcio al regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 20.000 euro.

Nelle ipotesi di turbamento del pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico o del regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico con la sentenza, anche non definitiva, di condanna per taluni delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di riunioni o assembramenti pubblici.

Tale misura potrà essere graduata dall’Autorità giudiziaria in base alla gravità del fatto e alla pericolosità del suo autore. Non iscrizione nel registro delle notizie di reato in presenza di cause di giustificazione.

Per incrementare le tutele per i cittadini e anche per le Forze di polizia, il pubblico ministero non provvede all’iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato quando appare che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (ad esempio: legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità), disciplinando l’attività di indagine in presenza delle suddette scriminanti. Tutela legale per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Estensione dell’applicabilità degli istituti volti alla tutela legale del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate. Aggravante comune per delitti non colposi commessi contro giornalisti o direttori di testate giornalistiche.

Disposizioni in materia di introduzione e porto sul territorio nazionale di armi in dotazione al personale di Forze di polizia straniere. Capo II – Immigrazione e protezione internazionale (artt. 15-24) Interdizione temporanea del limite delle acque territoriali per minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale.

Introduzione della possibilità di interdizione di durata non superiore a trenta giorni, prorogabile di ulteriori trenta giorni, fino a un massimo di sei mesi, dell’attraversamento del limite delle acque territoriali, nei casi di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale intesa come rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi sul territorio nazionale, pressione migratoria eccezionale tale da compromettere la gestione sicura dei confini, emergenze sanitarie di rilevanza internazionale ed eventi internazionali di alto livello che richiedano l’adozione di misure straordinarie di sicurezza. I migranti eventualmente a bordo di imbarcazioni sottoposte all’interdizione possono essere condotti anche in Paesi terzi diversi da quello di appartenenza o provenienza con i quali l’Italia ha stipulato appositi accordi o intese che ne prevedono l’assistenza, l’accoglienza o il trattenimento in strutture dedicate, ove operano organizzazioni internazionali specializzate nei settori della migrazione e dell’asilo, anche ai fini del rimpatrio nel Paese di appartenenza.

Sono previste le sanzioni in caso di violazione (articolo 15). Introduzione della possibilità di disporre la consegna allo Stato di appartenenza della persona la cui permanenza sul territorio nazionale possa compromettere la sicurezza della Repubblica o l’integrità delle relazioni internazionali e diplomatiche dello Stato, ovvero quando la consegna sia necessaria in adempimento di obblighi derivanti da accordi internazionali di sicurezza.

Disposizioni in materia di espulsione o allontanamento dello straniero ordinati dal giudice. Previsione, all’interno del Codice penale, di disposizioni volte a consentire l’espulsione dello straniero o l’allontanamento del cittadino appartenente a uno Stato membro Ue, da parte del giudice, anche nei casi di condanna per gravi fattispecie delittuose.

Obbligo di cooperazione dello straniero detenuto o internato ai fini dell’accertamento dell’identità e di esibire/produrre elementi in proprio possesso relativi all’età, all’identità e alla cittadinanza e ai Paesi di soggiorno o transito, con valutazione dell’omessa cooperazione ai fini della valutazione di pericolosità prevista per l’espulsione di cui all’articolo 15 del Testo unico sull’immigrazione. Convalida dei provvedimenti di accompagnamento alla frontiera e di trattenimento.

Delimitazione dei confini del sindacato del giudice della convalida, tenendo conto delle acquisizioni della consolidata giurisprudenza italiana e internazionale, al fine di evitare distorsioni interpretativo-applicative. Permesso per lungo soggiornanti Ue.

Al fine di recepire quanto previsto dalla Direttiva 2003/109/CE (relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo), il periodo di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale è computato per metà ai fini del rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Ricongiungimenti familiari: in linea con la Direttiva 2003/86/CE – si restringono le categorie di familiari per i quali si può chiedere il ricongiungimento, così come da ordini del giorno presentati dalla Lega e accolti dal governo durante l’approvazione del disegno di legge Flussi 2025 alla Camera dei deputati (ad esempio: obbligo di trascrizione in Italia del matrimonio contratto all’estero; esclusione dei figli maggiorenni a carico in condizioni di invalidità totale e dei genitori a carico, senza figli nel Paese di origine o ultrasessantacinquenni con figli, nel Paese di origine, impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute; sostituzione del parametro reddituale, oggi legato all’assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare, con quello previsto per accedere al gratuito patrocinio; restringimento dei requisiti relativi al reddito dimostrabile (oggi legato alla locuzione “derivante da fonti lecite”), facendo riferimento alla sussistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero, per il lavoratore autonomo, a dichiarazione dei redditi redatte da commercialista o revisore dei conti, con assoggettamento a verifica dell’impresa da parte dell’Agenzia delle entrate, riguardante anche l’assolvimento degli oneri contributivi e fiscali (articolo 21).

Minori stranieri non accompagnati. Intervenendo sulla cosiddetta Legge Zampa, si abbassa a 19 anni l’età fino alla quale il neomaggiorenne straniero può fruire del percorso di accoglienza e integrazione (“prosieguo amministrativo”).

Ulteriori disposizioni riguardano i rimpatri volontari assistiti e la nomina del tutore nonché l’ingresso e soggiorno per motivi di studio per minori stranieri consentito a minori di età non inferiore a 14 anni (articolo 22). Introduzione nel diritto interno del concetto di “Paese terzo sicuro”, già previsto dall’articolo 38 della direttiva 2013/32/Ue (direttiva procedure) e destinato a essere disciplinato dal Regolamento (Ue) 2024/1348, che entrerà in vigore nel 2026.

La norma nazionale anticipa, inoltre, alcune disposizioni correttive dell’istituto, attualmente in corso di perfezionamento nell’iter legislativo europeo avviato su iniziativa della Commissione europea. L’obiettivo è garantire maggiore efficienza nelle procedure di protezione internazionale, assicurando al contempo il rispetto degli obblighi internazionali e dell’ordinamento dell’Unione europea.

Oltre alla definizione di Paese terzo sicuro, si prevedono le condizioni di applicabilità del già menzionato concetto in linea con la disciplina europea in itinere, l’inammissibilità della domanda di protezione internazionale conseguente all’applicazione dell’istituto e la non sospensione dell’esecutività della stessa decisione in caso di ricorso giurisdizionale. Da queste brevi anticipazioni, è possibile affermare che le norme in cantiere hanno un carattere “preventivo”: sono esattamente ciò che potrà servire alle destre di fronte a una crisi sociale che non potrà che far sentire i suoi morsi dentro un’economia di guerra come quella scelta dal governo Meloni.

Il testo delinea infatti una società non conforme a quella attuale, un Paese in piena emergenza di ordine pubblico, come potrebbe essere nell’immediato futuro: di qui l’esigenza di predisporre un apparato repressivo che rafforzi quello esistente e che individui nelle categorie dei ragazzini sbandati, degli immigrati, o nelle figure di contestazione sociale, i perfetti nemici da colpire. Ovvio che, in questo quadro, occorre garantire più tutele a chi viene spinto in divisa nelle piazze: potrà fare qualsiasi cosa, in stile Ice di Minneapolis, ma non verrà aperto nessun fascicolo processuale.

E se poi un cittadino/a dovesse essere particolarmente molesto/a, secondo le forze di polizia, lo si potrà trattenere per dodici ore. Nel testo che uscirà da palazzo Chigi non si prevede niente di molto diverso da quanto esposto; ve ne daremo conto.

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