Politica
Bongiorno e il consenso negato
Consenso non è una parola neutra, è una presa di posizione culturale, prima ancora che giuridica. Ma, come scriveva Simone de Beauvoir, “basta una crisi politica, economica o religiosa perché i diritti delle donne vengano rimessi in discussione”; non stupisce perciò che, nel contesto attuale segnato da una profonda crisi geopolitica, tra la normalizzazione di linguaggi autoritari e il riproporsi dei conflitti armati, si riscontri anche una erosione delle tutele legali alle cittadine.
Le parole del diritto non descrivono soltanto la realtà sociale, ma contribuiscono a costruirla. Quando, il 19 novembre scorso, la Camera dei deputati aveva approvato all’unanimità un emendamento bipartisan all’articolo 609-bis del Codice penale, che prevedeva l’introduzione del principio secondo cui chiunque compie atti sessuali senza il consenso libero e attuale dell’altra persona è punito da sei a dodici anni di reclusione, le associazioni contro la violenza di genere avevano tirato un sospiro di sollievo.
Dire che un atto sessuale è lecito solo se fondato su un consenso libero e attuale significava spostare finalmente il baricentro: da prendere in esame non è più la reazione della vittima, ma l’iniziativa di chi agisce; non più, quindi, un dissenso da dimostrare, ma un assenso da rispettare. Frutto di un accordo tra Schlein e Meloni, il testo allineava finalmente l’ordinamento italiano alla Convenzione di Istanbul e alle interpretazioni giurisprudenziali più avanzate in materia di violenza sessuale.
Da subito, però, la Lega aveva espresso perplessità, e il 22 gennaio la senatrice Giulia Bongiorno ha proposto in Commissione giustizia del Senato una riformulazione, cancellando dall’articolo la parola “consenso”, per sostituirla con la locuzione “contro la volontà della persona”, lasciando al contesto il compito di valutare la volontà contraria e includendo formule di difficile definizione come “atti a sorpresa”. A differenza della prima versione, poi, che prevedeva una condanna da sei a dodici anni, la nuova introduce diminuzioni della pena a seconda della gravità del fatto.
“Un arretramento culturale, politico e giuridico inaccettabile”, ha commentato Elisa Ercoli, presidente di Differenza Donna, all’agenzia Ansa: “Questa proposta garantisce agli uomini violenti denunciati una situazione in cui possono agire contro la donna e assegnare ancora a lei la dimostrazione della violenza.
Il rischio è la vittimizzazione secondaria e lo spostamento di responsabilità dall’uomo che ha agito alla donna che ha subìto”. Il consenso non può essere ridotto a una questione di desiderio: riguarda prima di tutto il potere, la condizione subalterna che vivono alcune persone rispetto ad altre.
Il fulcro è come viene esercitato, negoziato o imposto all’interno delle relazioni, come sostiene la saggista femminista bell hooks. Ricordiamo che nel nostro Paese, fino al 1996, quando è stata promulgata la legge n. 66, il reato di stupro era considerato un “delitto contro la morale pubblica” e non “contro la persona”, e da allora si ancora fatica a trattare gli episodi di abusi sessuali.
Sono tanti i casi giudiziari in cui il consenso è stato al centro di decisioni controverse, per la difficoltà intrinseca del dimostrarlo. Un caso simbolico è quello di J.L. vs.
Italy, relativo a una ragazza violentata da sette uomini: in appello, la Corte di Firenze aveva assolto gli imputati giudicando non sufficientemente provata la costrizione, basandosi, in parte, su elementi della vita privata della donna. Sono stati così importanti gli stereotipi di genere ai fini della sentenza che, nel 2021, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per mancata protezione contro il victim blaming e per discriminazione nella motivazione del giudice.
Diversi, purtroppo, sono gli esempi che dimostrano come la legge sola, senza un modello chiaro di consenso a livello culturale, possa lasciare spazio a interpretazioni. Non possono essere le donne a dimostrare di essere state “sorprese” dall’atto – magari davanti a giudici intrisi di stereotipi –, così come non è sufficiente che non ci sia un “no”, ma serve un “sì” espresso con manifestazioni inequivocabili della volontà.
“La destra a parole difende le donne vittime di violenza, poi alla prova dei fatti blocca l’approvazione di una legge che le tutela maggiormente”, ha commentato Ilaria Cucchi dell’Alleanza verdi-sinistra: “Sul consenso informato è una rivoluzione culturale, un concetto indigesto per la destra.
Così siamo tornati al ‘te la sei cercata’”. Tutto ciò nonostante oggi i dati relativi al fenomeno siano preoccupanti: le stime Istat del 2025 mostrano che, in Italia, circa il 31,9% delle donne tra i 16 e i 75 anni ha subito almeno un abuso a sfondo sessuale nel corso della vita.
Cosa sta facendo il governo, presieduto tra l’altro da una donna? Siamo lontani anni luce dall’esempio di altri Paesi europei.
In Spagna, nel 2022, è entrata in vigore la Ley orgánica 10/2022, nota come “solo sí es sí”, che riforma la disciplina dei delitti contro la libertà sessuale, ponendo il consenso al centro della definizione di violenza sessuale. Secondo questo principio, qualsiasi atto senza consenso espresso non è lecito, superando le distinzioni tra aggressione e abuso sessuale, e richiedendo atti chiari che esprimano la volontà della persona.
Oltre a un orientamento culturale forte, la legge spagnola prevede oggi misure di protezione delle vittime, educazione sessuale sensibile al genere nelle scuole e servizi di supporto attivi, e non confonde la mancanza di consenso con la sola opposizione esplicita. Il dibattito attuale, in Italia, evidenzia quanto sia difficile tradurre una realtà sociale complessa in norme efficaci senza un approfondimento specialistico.
Per affrontare un fenomeno come la violenza sessuale, radicato in relazioni di potere, stereotipi culturali e dinamiche psicologiche, non è sufficiente scrivere articoli di codice dopo mediazioni politiche. Appare necessaria la creazione di gruppi di lavoro interdisciplinari: team permanenti che coinvolgano non solo giuriste e giuristi, ma anche psicologi e psicologhe, sociologhe e sociologi, operatrici di centri antiviolenza, medici forensi, magistrate e magistrati con esperienza sul campo e rappresentanti delle associazioni delle vittime.
Questo approccio è impiegato, per esempio, nelle normative sulla tutela dei minorenni o sulle discriminazioni lavorative, dove tavoli tecnici consultivi producono testi normativi, linee guida e protocolli operativi condivisi prima dell’approvazione parlamentare. Basandosi sull’ascolto diretto di chi lavora ogni giorno con sopravvissute e sopravvissuti, su dati empirici e sullo studio degli esempi di altri Paesi, si può abbassare il rischio di normative frammentate, ambigue o culturalmente arretrate.
Solo così una legge sulla violenza sessuale potrà essere non un compromesso di palazzo, ma un passo avanti reale nella tutela dei diritti. Post-scriptum – Nelle ultime ore, alcune associazioni femministe e transfemministe, tra cui Non una di meno, hanno proclamato una mobilitazione ininterrotta finché le modifiche introdotte da Bongiorno nel disegno di legge non saranno ritirate.
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