Politica
Riforma costituzionale sulla giustizia: a pensar male si fa peccato ma…
Credo che nessuno abbia compreso fino in fondo e con chiarezza l’obiettivo finale di questa riforma. Si sono dette molte cose, spesso senza spiegarle ed argomentarle, lasciando perciò adito al sospetto di posizioni di principio, politicizzate.
Ognuno si è esercitato nel trovare i più diversi effetti e significati giuridici positivi o – al contrario – nel radiografarne i più variegati punti di debolezza. Dando però qualche elemento di contesto, diciamo l’humus del dibattito di questi ultimi mesi sul tema, occorre partire da una premessa e ribadire un principio.
Quando la politica (anche nei più alti rappresentanti delle istituzioni repubblicane) insiste sul fatto che ci siano “magistrati politicizzati” c’è già puzza di bruciato. E questo per una ragione semplicissima, diciamo filosofica, che è alla base della cultura dialettica e democratica dell’occidente post-illuminista.
Il magistrato “politicizzato” è quello che di volta in volta avversa le posizioni del politico, le ostacola. E perché le ostacola, secondo il politico?
Perché esercita la sua funzione negando la verità (assoluta, del politico) ed affermando un suo pregiudizio, una sua verità (assoluta e ideologica, secondo il politico). Allora non conta e non interessa il percorso logico argomentativo, le evidenze probatorie che hanno portato un giudice ad una certa pronuncia.
Non si confuta nel merito la sua decisione. E del resto non si hanno gli strumenti tecnico-giuridici e conoscitivi della fattispecie per farlo, né si ha il ruolo e le funzioni per farlo.
La logica delle verità autoevidenti tipiche delle ideologie assolute La contestazione del giudicato si svolge partendo da una verità rivelata, autoevidente. Tizio doveva essere arrestato, Caio “reimmigrato”, Sempronio si è solo legittimamente difeso, Mevio è un “maranza” delinquente, etc.
E non c’è necessità di dimostrare una verità autoevidente. Per cui si può emettere tranquillamente la “sentenza” di politicizzazione di questo o quel magistrato che si oppone a tale assunto.
Secondo il classico paradigma delle ideologie assolute (alla base dei totalitarismi, delle teocrazie): stante l’evidenza della verità chi non la vede o la nega non può che essere un malvagio cospiratore, un eretico che va neutralizzato. Se questa fosse la reale e più profonda motivazione della riforma costituzionale che dobbiamo decidere se approvare o meno (colpire il magistrato eretico perché ideologicamente schierato su una verità diversa dall’unica verità evidente ed assoluta del politico) non vi sarebbe dubbio alcuno nel non approvarla.
Però, sebbene il mantra della magistratura politicizzata abbia attraversato tutta la campagna referendaria, occorre stare con i piedi per terra e verificare, al di là delle chiacchiere, cosa realmente dicono le norme e provare ad immaginare quale sarà il loro effettivo impatto sull’ordinamento, rifuggendo da una scelta emotiva, irrazionale, politica e cioè rifuggendo dal rapporto istintivo e viscerale con la politica e la partecipazione civile che gli ultimi decenni ci hanno proposto come l’unica chiave possibile del rapporto cittadino-cosa pubblica. Allora una domanda e un intento.
La domanda è: a cosa serve veramente questa riforma? Serve a portare a termine la riforma del processo penale accusatorio dei primi anni ‘90, parità tra accusa e difesa?
Sul punto Piero Calamandrei all’assemblea costituente osservava che è un errore mettere il PM alla pari del difensore perché questo esercita una funzione nell’interesse pubblico non una funzione di parte e può anche “difendere” l’imputato nel corso della sua attività. Se il processo accusatorio ha creato una arena più equa nel giudizio è perché si è ispirato ad un principio di dialettica, di rigoroso percorso dimostrativo mediante affermazione e confutazione (basti pensare al passaggio dall’assoluzione per assenza di prove all’assoluzione per non avere commesso il fatto.
Perché se non ci sono prove che dimostrino il fatto questo va considerato come non verosimile, qualunque siano le nostre convinzioni). Ma lo scopo della riforma non era di considerare il PM una parte privata, al pari del difensore.
Ricordo poi che il PM non svolge solo il ruolo di controparte agguerrita del Perry Mason del caso che, in parità assoluta, non deve strizzare l’occhio al giudicante ma – in campo civile ad esempio – svolge funzioni che evidentemente sono nell’interesse pubblico, così come lo sono quelle del magistrato giudicante (penso ad esempio ai numerosi procedimenti della volontaria giurisdizione). Peraltro, se la riforma avesse questo intento “alto”, di principio, diciamo di perfezionamento della struttura dialettica processuale, pur non condivisibile come detto, la “campagna promozionale” della riforma stessa (se vince il no l’ordine pubblico e l’immigrazione saranno fuori controllo) sarebbe stata solo un enorme boomerang, una pessima operazione di marketing del prodotto.
Oppure, come detto, più semplicemente e realisticamente un tentativo di catalizzare su una riforma costituzionale un risentimento tutto (irrazionale e) politico. A fronte un no (emotivo e politico) al Governo si sarebbe opposto un si (parimenti emotivo e politico) al Governo, che salva i cittadini arrabbiati dalla peste del nemico di turno (il magistrato politicizzato).
Il vero intento: controllo politico della magistratura Ma vado ora all’intento. Lasciamo perdere la comunicazione della campagna referendaria ed entriamo nel merito delle norme, senza pregiudizi.
Si le norme, che non sono solo quelle costituzionali ma anche le altre fonti (leggi ordinarie, regolamenti etc.) che completano il sistema. Personalmente credo che il punto centrale di tutta la riforma (il punto di caduta che evidenzia il vero intento della riforma di aumentare il controllo politico sulla magistratura) stia nel nuovo testo dell’articolo 105 della Costituzione.
Partiamo dal sistema attuale. Nella Costituzione gli articoli 104 e 105 vanno letti unitamente.
L’architrave di tutto è il primo comma dell’art. 104 che fissa il principio che “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere” ed è lo stesso articolo, come estrinsecazione di questo principio, che istituisce nei commi successivi l’organo di autogoverno della magistratura, cioè il CSM, la cui funzione è esattamente quella di garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. Questa garanzia si esercita sia nella funzione amministrativa della magistratura che in quella disciplinare.
E difatti l’attuale art. 105 dice che spettano al CSM “le assunzioni le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”, cioè tutti quei provvedimenti che potrebbero incidere sull’indipendenza dei magistrati stessi. E l’articolo 107 (che peraltro resta anche con la riforma, creando non pochi problemi interpretativi) ci dice che, a garanzia dell’inamovibilità dei magistrati, solo il CSM può “dispensare o sospendere dal servizio, destinare ad altre sedi e funzioni” e che in ogni caso può farlo solo con un procedimento pienamente assistito dalle garanzie giurisdizionali.
Cosa fa la allora la riforma? Sostanzialmente “spacchetta” la funzione amministrativa da quella disciplinare ed assegna quest’ultima ad una nuova autorità giurisdizionale, l’Alta Corte disciplinare, cioè toglie questa funzione al CSM (o ai due CSM).
Noi sappiamo che – attualmente – il CSM è composto per la maggioranza da membri togati (giudici e PM), 22 su 33, e con rappresentanza di giudici di Cassazione (2 più il Primo Presidente della Cassazione), di giudici delle corti inferiori (Tribunali e Corti d’Appello) (13), e di Pubblici Ministeri (5 più il Procuratore Generale presso la Cassazione). E la stessa maggioranza di togati (e composizione variegata tra giudici di Cassazione, giudici delle Corti inferiori e Pubblici Ministeri) viene riproposta nella composizione della Sezione disciplinare.
Poi sappiamo anche che contro le decisioni della Sezione disciplinare del CSM il magistrato può fare ricorso alle Sezioni Unite civili della Cassazione. I due Csm, l’Alta Corte disciplinare e il sorteggio La nuova Alta Corte disciplinare nel suo plenum teoricamente rispetta il principio che l’attuale costituzione prevede per il CSM e cioè che, a parte i membri di diritto (Presidente della Repubblica, Primo Presidente della Cassazione e Procuratore Generale presso la Cassazione), il resto della composizione sia per 2/3 di togati (giudici) e per 1/3 di laici (membri nominati dal Parlamento). l’Alta Corte, però, non deciderà i provvedimenti disciplinari in composizione plenaria ma articolandosi in sotto-collegi, altrimenti la previsione che la stessa Alta Corte decide le opposizioni ma “senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata” (il comma 7 del nuovo art.105) non avrebbe senso se riferita ad un medesimo collegio (della pronuncia e dell’opposizione) perché, potendo votare sull’impugnazione solo la minoranza del medesimo collegio che ha votato la sentenza di primo grado, la decisione sarebbe – come evidente -sistematicamente ribaltata all’esito dell’impugnazione.
Il problema è che attualmente nulla si sa della composizione effettiva dei collegi dell’Alta Corte che decideranno sui procedimenti disciplinari, rimessa a legge ordinaria (quindi ad una maggioranza politica) se non che la riforma prevede che i magistrati giudicanti “o” i PM “siano rappresentati”. In sostanza: l’effettiva composizione dei collegi disciplinari potrebbe vedere una maggioranza di laici (quindi politici, in quanto eletti dal Parlamento) perché i togati sarebbero comunque “rappresentati” pur se presenti in numero minoritario; non avrebbe al suo interno giudici di merito (Corti inferiori:
Tribunali e Corti d’Appello) perché lo stesso plenum è composto da magistrati, giudicanti o PM, ma solo di legittimità (cioè di Cassazione: ultimo inciso del comma 3 dell’art. 105), malgrado i procedimenti disciplinari siano per lo più rivolti a magistrati e PM delle Corti inferiori; potrebbe anche avere solo membri che siano giudici o solo membri che siano PM.
Come già da altri osservato, si creerebbe una dicotomia tra magistrati di Cassazione (i soli giudicanti) e magistrati delle Corti inferiori (giudicati), che si affiancherebbe alla spaccatura tra magistratura giudicante e PM, alla base della riforma, con il risultato complessivo di minare l’unitarietà della magistratura e creare monadi sempre più distinte e sempre più tese a costituire dei sistemi, anche di potere, autonomi. Gli stessi membri laici dell’Alta Corte (così come accade per i membri laici dei due CSM) sono estratti a sorte ma – come si è più volte detto – non a sorteggio “secco” bensì all’interno di un elenco compilato mediante elezione dal Parlamento.
Poste le qualifiche generali dei selezionabili (professori ordinari e avvocati di lungo corso), la stessa composizione ed estensione numerica dell’elenco può essere una scelta fortemente politica, che vanifica la terzietà del sorteggio. Laddove, al contrario, i magistrati possono essere sorteggiati come membri del CSM con un sorteggio secco, basta che abbiano maturato 20 anni di esercizio delle funzioni (ma solo quelle di legittimità), a prescindere dalle loro qualità e competenze.
Quindi per evitare che la scelta dei membri del CSM sia “politica”, frutto delle perniciose correnti dei magistrati politicizzati, si rischia di buttare a mare il bambino con l’acqua sporca, creando potenzialmente un CSM e una Alta Corte con una componente togata non necessariamente autorevole. Poi, va anche detto per inciso, che bisogna chiarire bene cosa eventualmente debba intendersi per politicizzazione della magistratura.
Appartenere ad un gruppo o ad una corrente non è necessariamente atto politico se quella corrente non esprime direttamente l’intento di realizzare, attraverso l’esercizio delle proprie funzioni, uno specifico indirizzo politico che distorce la terzietà e/o la funzione dell’organo. È ben noto – ad esempio – il fenomeno delle “scuole” nelle accademie, italiane e di tutto il mondo, che sebbene rappresentino dei centri di interesse omogenei non hanno generalmente alcun intento di fare “lobby scientifica” a favore o contro soluzioni politiche concrete o specifiche parti politiche.
In conclusione, se anziché soffiare sul fuoco del “magistrato politicizzato” alimentando i sospetti che le norme già sembrano alimentare, si fosse invece chiarito l’intento di preservare in pieno l’autonomia del potere giudiziario, semmai accompagnando tale intento con una proposta di legge ordinaria che disciplinasse, esprimendo chiaramente una volontà garantista, i dettagli operativi del sistema, l’intento riformatore sarebbe stato più comprensibile, credibile e condivisibile. Stando così le cose rimane senz’altro la riserva mentale che dietro la separazione delle carriere (nella sostanza già esistente), giustificabile perché ha precedenti in altri ordinamenti ed è facilmente “vendibile” come parità accusa – difesa, il cuore della riforma si annidi in realtà nella modifica dell’articolo 105, e cioè nell’istituzione di un “supertribunale” dei giudici potenzialmente in mano alla politica.
La stessa scelta terminologica del legislatore costituzionale contribuisce ad alimentare queste preoccupazioni. Penso soprattutto all’altisonante denominazione della temibile e monolitica “Alta Corte disciplinare” (che rammenta un po’ l’idea di “Gran Consiglio..”).
E poi, perché “Alta”? Più alta dei magistrati stessi?
Ma è essa stessa organo giurisdizionale. Ed è (o dovrebbe essere) l’organo di autogoverno (o un tassello dell’articolato sistema di autogoverno voluto dal legislatore costituzionale del 2026, un po’ macchinoso e non pienamente coordinato, come si è detto), come tale posto proprio a garanzia dell’indipendenza dei magistrati, quindi non essere superiore ma interno alla magistratura, come avevano previsto i costituenti.
E poiché a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca, il rischio che questa riforma costituzionale sia il primo colpo di piccone contro l’indipendenza della magistratura dal potere politico non può che spingere a presidiare le fondamentali garanzie della Costituzione repubblicana del dopoguerra respingendo, allo stato, questo tentativo di riforma votando no al referendum. Francesco Graziadei è avvocato, docente delle Università Unitelma Sapienza e Luiss L'articolo Riforma costituzionale sulla giustizia: a pensar male si fa peccato ma… proviene da Strisciarossa.