Politica
La destra vendicativa con la magistratura demolisce anche la Corte dei conti
Stando alle dichiarazioni a caldo dell’ex ministro per gli Affari europei Foti, primo firmatario del d.d.l. n.1457 diventato legge, la riforma dell’ambito oeprativo della Corte dei conti non sarebbe un semplice aggiustamento tecnico, ma rivestirebbe i caratteri di una “svolta politica chiara e coraggiosa”. Essa, infatti, favorisce “l’assunzione di provvedimenti legittimi in tempi rapidi nella pubblica amministrazione, liberando l’Italia da una burocrazia paralizzante […] apre una breccia contro la ‘paura della firma’ che ha condizionato troppi amministratori e funzionari pubblici nell’esercizio delle loro funzioni, distinguendo nettamente gli errori involontari dai comportamenti dolosi o gravemente colposi, evitando così il blocco di iniziative strategiche della pubblica amministrazione, per il timore di procedimenti infondati per danno erariale”.
Ma che le cose stiano in modo diverso emerge chiaramente dalla lettura del testo del provvedimento e dalla fretta che il Governo aveva ed ha (mancano i decreti delegati). La “riforma Foti” è un libera tutti dalle responsabilità nella pubblica amministrazione A) – Scompare la colpa grave dalle responsabilità erariali: nella norma modificata (art. 1, l. 14 gennaio 1994, n.
20) si stabiliva che la responsabilità scatta per colpa ma anche per colpa grave, cioè per un comportamento che la stessa norma definiva: “negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti”. A seguito della riforma, ora “La responsabilità è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo”; la colpa grave si esclude dalle responsabilità erariale per le condotte attive (quando un dirigente firma un atto); la negligenza rimane rilevante per le sole omissioni.
B) – Lo scudo erariale, ormai noto per essere temporaneo a causa della pandemia – peraltro “legittimato” dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 132 del 2024 – ora esce dalla sfera dell’eccezionalità e diventa permanente. In sostanza, si estende il raggio d’azione preventivo dei magistrati contabili che potranno esercitarlo anche su progetti PNRR.
Questi sono individuati dagli amministratori pubblici; una volta protocollata la richiesta di parere, la Corte entro trenta giorni (un tempo irrisorio) deve controdedurre. Passato inutilmente questo termine, si avrà una forma di silenzio assenso che caduca ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica.
Non può sfuggire la mutazione della tradizionale funzione di vigilanza giurisdizionale e preventiva della Corte dei conti che si indebolisce. Su questo si registra una presa di posizione dell’associazione magistrati della Corte: si rischia, secondo il Presidente Donato Centrone e non a torto, “l’ingolfamento dell’esame preventivo […] con la riforma potremmo passare da 30 mila a oltre 60mila atti in 30 giorni”.
C) – Si trasforma il regime dei risarcimenti introducendo il cosiddetto “doppio tetto”. In altri termini, chi è stato condannato per danno erariale dovrà certo risarcire lo Stato, ma in una misura pari al trenta per cento del danno accertato che, comunque, non potrà superare il valore di due stipendi annui.
Peraltro, il risarcimento entrerà in prescrizione dopo cinque anni a prescindere. CI) D) – Gli amministratori che agiscono con l’assenso dei dirigenti in virtù dei pareri positivi, non sono perseguibili poiché ritenuti in buona fede.
Si tratta di una norma volta ad eliminare, secondo il Governo la cosiddetta “paura della firma”. In realtà, sia il nuovo regime dei risarcimenti che questa sulla “buona fede”, sono perversi meccanismi sullo spreco di denaro pubblico e sul danno erariale perché si indeboliranno fortemente sia i controlli che le sanzioni.
DI) E) – Una parte di questa riforma, infine (art. 3), contiene una delega al Governo in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti.
Fra i principi e criteri direttivi compaiono la separazione formale delle funzioni fra magistrati contabili requirenti e giudicanti, il potenziamento dei poteri del Procuratore Generale anche nei confronti dei procuratori regionali e l’accentramento di diverse altre funzioni eliminando i procuratori generali regionali. Naturalmente i contenuti emergeranno meglio con i decreti delegati.
Il grande fastidio della maggioranza per ogni forma di controllo Foto di Edward Lich da Pixabay La maggioranza ritiene che con questa riforma la Pubblica Amministrazione entrerà in una nuova vita, con meno rischi legali per i suoi dirigenti e per gli amministratori, ma questo è solo un’ulteriore dimostrazione del grande fastidio che questa maggioranza prova per i controlli di ogni tipo. Rappresenta un cambiamento delle regole in corso d’opera che arriva dopo la vicenda del Ponte dello Stretto da parte del giudice contabile.
Quella della “paura della firma” è una balla che deriva da una convinzione profonda insita in tutti i politici malati di autoritarismo. Essi seguono un paradigma aberrante che poteva avere una sua motivazione nei passati regimi assolutistici: gli organi di controllo e di garanzia – dove esistono (purtroppo per loro) grazie al costituzionalismo del secondo dopoguerra – non devono intralciare il percorso politico qualunque esso sia poiché i politici eletti (pur se da esigue minoranze) devono poter procedere senza intralci.
Se i magistrati applicano la legge in maniera imparziale sono solamente degli oppositori dei governi democraticamente eletti. Può darsi che non sia una vendetta, come dice Mantovano:
“Non c’è nessuna vendetta perché l’iter di questa riforma parte all’incirca due anni fa. Legarla al Ponte mi pare una forzatura”.
Il testo, come si è detto, fu depositato dall’allora ministro Foti nel 2023. Fa parte, allora, di un ambizioso progetto di demolizione del sistema democratico costituzionale dei pesi e contrappesi su cui si basa questa democrazia, ma i tempi sono stati fortemente accelerati dopo il caso del Ponte sullo stretto.
Questo non è trascurabile, soprattutto ripensando per un attimo anche alla scomposta reazione “a caldo” di Meloni e Salvini che usarono termini rabbiosi contro la magistratura contabile. Il controllo preventivo e successivo sulle azioni dei pubblici poteri è una conquista del secondo dopoguerra che deriva dal potente slancio antifascista della Resistenza partigiana e formalizzatosi in questa Costituzione.
Una novità invisa a tutti i governi retti da una classe politica che culturalmente quel salto non riesce a farlo o semplicemente non lo farà mai, anzi, vorrebbe il ritorno a quando, “durante il fascismo la dipendenza dei giudici dal governo e dal partito di Mussolini fu assoluta. L’azione della magistratura era orientata contro gli oppositori del regime, mentre i giornali avevano il compito di negare la presenza di qualsiasi crimine: il duce garantiva tranquillità e sicurezza a tutti”.
Così in una bella ricostruzione di Isaia Sales in Il Fatto quotidiano 30 dicembre 2025 a cui faccio rinvio per un approfondimento diacronico sul fenomeno in argomento. Quello del Governo, pertanto, rispetto allo slancio rivoluzionario che portò al nuovo assetto costituzionale, è il tentativo goffo di un potere politico che ha nostalgia di un autoritarismo antistorico e che procede su due fronti: quello della revisione costituzionale per asservire i magistrati al Governo e quello delle brutte riforme legislative per indebolire, in questo caso, i controlli preventivi e successivi della Corte dei conti sul malaffare di chi non ha nulla a che vedere con il sistema di democrazia costituzionale.
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