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Cultura

#SenzaConsensoÈStupro: perché la parola “consenso” non è negoziabile

Giovedì 19 febbraio 2026 ore 23:50 Fonte: ReWriters
#SenzaConsensoÈStupro: perché la parola “consenso” non è negoziabile
ReWriters

Cosa significa davvero “consenso”? E cosa accade quando una parola apparentemente tecnica viene modificata all’interno di un testo di legge, cambiando l’equilibrio tra tutela e vulnerabilità?

Nel contesto giuridico contemporaneo, il consenso dal latino cum (insieme) e sentire (percepire, sentire) non è una formula lessicale, ma un principio fondativo che trasforma un accordo espresso o implicito in diritto riconosciuto, garantendo autonomia, libertà e autodeterminazione della persona. Intervenire su questo concetto non è un’operazione neutra: significa ridefinire il perimetro della protezione giuridica, in particolare nei casi di violenza sessuale, dove l’asimmetria di potere, il trauma e la paralisi emotiva sono elementi reali e documentati.

Consenso. Il DDL Bongiorno Il disegno di legge attualmente all’esame del Senato della Repubblica (Atto Senato n.

1717), noto come DDL Bongiorno per le modifiche introdotte dalla ministra Giulia Bongiorno, interviene sull’articolo 609-bis del codice penale, norma che disciplina il reato di violenza sessuale. L’iter legislativo era nato con l’intento di adeguare la normativa italiana agli standard internazionali, in particolare alla Convenzione di Istanbul, che stabilisce un principio chiaro: un atto sessuale è violenza quando manca il consenso libero e attuale della persona.

Il testo originario, approvato dalla Camera dei Deputati nel novembre 2025, recitava: «Chiunque compie atti sessuali senza il consenso libero e attuale della persona offesa è punito con la reclusione da sei a dodici anni…» Durante l’esame in Commissione Giustizia al Senato, è stata presentata una nuova formulazione che modifica l’elemento centrale della norma:                 • eliminazione esplicita della parola “consenso”                 • introduzione del concetto di “volontà contraria” o dissenso della persona offesa                 • pene ridefinite: reclusione da 6 a 12 anni; da 7 a 13 anni nei casi aggravati La differenza tra questi due impianti consenso versus dissenso non è un sofisma terminologico, ma una questione che incide direttamente sulla posizione della vittima nel processo. Nel principio del consenso libero e attuale, l’assenza di consenso è sufficiente a configurare la violenza: ciò significa che non spetta alla persona offesa dimostrare di avere opposto una resistenza manifesta, ma è l’autore dell’atto che deve accertarsi dell’esistenza di una volontà positiva e libera.

Nel paradigma del dissenso, invece, la punibilità ruota attorno alla manifestazione di una volontà contraria percepibile; e qui si apre un terreno interpretativo complesso, nel quale il contesto, i segnali, le esitazioni e perfino la paralisi emotiva possono essere oggetto di valutazione giudiziale. Ma nella vita reale non esistono solo formule normative Esistono stanze chiuse, relazioni di potere, pressioni implicite, blocchi fisici ed emotivi.

Esistono situazioni in cui una persona può essere confusa, intimidita, immobilizzata dal trauma, e non pronunciare un “no” esplicito non perché acconsenta, ma perché non riesce a reagire. È proprio in questo spazio fragile e concreto che la differenza tra consenso e dissenso diventa sostanza giuridica.

Mobilitazione contro la modifica del DDL I Centri antiviolenza, riuniti in assemblea il 28 gennaio scorso, hanno ribadito con chiarezza che il consenso non è una variabile tecnica da riscrivere secondo opportunità politiche, ma è il riconoscimento giuridico dell’autodeterminazione, e che qualsiasi arretramento su questo terreno produce effetti sistemici nella tutela delle donne e delle soggettività più esposte alla violenza. Per questo è stato proclamato uno stato di mobilitazione permanente, con oltre cento piazze coinvolte il 15 febbraio in tutta Italia, culminando nella Manifestazione nazionale #SenzaConsensoÈStupro, che si terrà a Roma il 28 febbraio con partenza da Piazza della Repubblica alle ore 13.00.

Il 28 febbraio non è soltanto una data nel calendario delle mobilitazioni. È una domanda collettiva rivolta al legislatore: il consenso è un diritto che deve essere espresso positivamente o una soglia minima che la vittima deve superare dimostrando di aver detto “no”?

Call to action Se credi che il consenso non sia negoziabile, se ritieni che l’adeguamento agli standard della Convenzione di Istanbul non possa tradursi in un arretramento lessicale e sostanziale, puoi aderire alla manifestazione e consultare tutte le informazioni ufficiali qui: https://www.senzaconsensoèstupro.com/ Le parole costruiscono il diritto. E il diritto costruisce il confine tra libertà e violenza.

Su questo confine, oggi, si sta decidendo molto più di una modifica terminologica. The post #SenzaConsensoÈStupro: perché la parola “consenso” non è negoziabile appeared first on ReWriters.

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