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Il Decreto Sicurezza approvato dal Senato
Con 96 voti favorevoli e 46 contrari, venerdì scorso l’Aula del Senato ha approvato il Decreto Sicurezza e martedì 21 aprile, per evitare la scadenza del 25 aprile, dovrebbe essere approvato alla Camera per la conversione in legge. Il pacchetto di norme fu presentato sotto forma di Decreto legge, il n.23, il 24 febbraio scorso recante il titolo Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale.
Intanto già le date che hanno fatto da cornice al Decreto – presentazione il 24 febbraio, prima discussione al Senato il17 aprile – ci fanno chiedere per quale motivo sia rimasto fermo per circa 50 giorni se il titolo stesso del provvedimento parla di «Disposizioni urgenti»? Il motivo va ricercato nelle frizioni interne ai partiti di governo, per nulla convinti di alcune proposte presentate dagli stessi alleati, e tanto per farci un’idea basta ricordare il tempo sottratto alla discussione in Senato di un emendamento presentato da Fratelli d’Italia che «impegna il governo ad avviare una sperimentazione per dotare le forze dell’ordine di pistole ad aria compressa che sparano capsule con spray al peperoncino, proiettili a deformazione programmata e vernice per marchiare i soggetti ritenuti pericolosi da fermare in seguito» [1].
Quindi ancora una volta una decretazione d’urgenza senza l’urgenza. Il Decreto Sicurezza 2026 si articola in tre blocchi di interventi legislativi che, nelle intenzioni del governo, hanno riguardo alla materia dell’ordine pubblico, al funzionamento delle forze di Polizia e alla tutela dell’ordine democratico.
È giusto poi ricordare che il Decreto ha subito, diciamo, una rivisitazione normativa a seguito degli scontri avvenuti a Torino nel corso delle operazioni di chiusura del centro sociale Askatasuna. Questo non ha impedito però al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un colloquio con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, di ricordare di attenersi sempre e comunque al rispetto dei limiti imposti dalla Costituzione, arrivando poi alla richiesta di eliminare dal Decreto l’obbligo della cauzione per l’organizzazione delle manifestazioni.
Tra le materie più significative trattate nel Decreto risaltano quelle relative all’uso o detenzione dei coltelli, la partecipazione a cortei o manifestazioni e il fermo preventivo. Sul primo tema ricordato, il Decreto interviene su parte della legge n. 110 del 1975 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, ampliando il contenuto dell’articolo 4-bis, specificando «chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un’arma per cui non è ammessa licenza, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo “a farfalla” oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti» prevedendo inoltre sanzioni amministrative accessorie, fino alla sospensione di patente e porto d’armi, applicabili dal Prefetto. Una particolare attenzione poi, è riservata ai minori ampliando il successivo articolo, il 4-ter, specificando che «Se alcuno dei reati di cui agli articoli 4 e 4-bis è commesso da un minore di anni diciotto, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro» [2].
Il testo è una precisa e dettagliata descrizione dell’oggetto idoneo all’offesa che serve semplicemente a dare contezza a quella parte del proprio elettorato assetato di ordine di disciplina. L’elenco del resto aiuta ad evitare altri ostacoli di natura giuridica e costituzionale perché, per il progetto politico della destra, preparare una legge generica che puniva chiunque uscisse da casa con un oggetto contundente o idoneo all’offesa sarebbe stato l’ideale.
E allora perché non punire chi esce con una racchetta da tennis, una pesante padella, un mattarello? Veniamo ora alla parte più delicata del Decreto e cioè la normativa riguardante la partecipazione ai cortei e alle manifestazioni.
Il Decreto introduce il divieto di partecipazione a riunioni o assembramenti in luogo pubblico per soggetti già condannati, in determinati contesti, per reati gravi come terrorismo, devastazione e saccheggio, lesioni, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, strage, incendio doloso e omicidio. L’impostazione è quella di un vero e proprio Daspo ma rimodellato per i cortei, e pensato per escludere da piazze e manifestazioni chi ha già maturato precedenti specifici in episodi di violenza collettiva.
Sarà compito del Prefetto individuare le c.d. aree urbane sensibili in cui applicare misure di allontanamento temporaneo, ricomprendendo anche stazioni e aeroporti. Quello che più allarma è che il divieto di partecipazione alle manifestazioni è esteso anche nei confronti dei minori sopra i 14 anni.
Altro che prevenzione per la sicurezza urbana! Qui si punta manifestamente a reprimere senza mezzi termini il disagio sociale, la voglia di urlare le proprie ragioni perché, pur se sottinteso, è talmente evidente per questa destra che manifestare è uguale a pericolosità e quindi va tutto represso.
Nota, direi con la necessaria gravità, la giurista Alessandra Algostino come il diritto a manifestare sia stato « già vulnerato dall’introduzione di reati come il blocco stradale: dalla normalizzazione delle zone rosse («a vigilanza rafforzata»), con la creazione di aree sottratte al dissenso, ai divieti di accesso ad personam»[3]. Il terzo punto da prendere in esame in questo Decreto Sicurezza è quello relativo al fermo preventivo di 12 ore di una o più persone quando vi sia il fondato motivo di ritenere che possano essere poste in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento di una manifestazione.
In questi casi viene prevista l’immediata comunicazione al Pubblico Ministero. E per fortuna, verrebbe da dire, visto che al di là degli elementi «concreti» nei confronti di quei soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi, siamo ancora una volta di fronte una palese e arrogante privazione della libertà personale.
Sul piano giuridico si solleva subito un problema di natura costituzionale enorme come una montagna. In ballo ci sono gli articoli 13 e 17 della Costituzione che rispettivamente garantiscono, in sintesi, l’uno «l’inviolabilità della libertà personale, vietando ogni forma di detenzione, perquisizione o ispezione se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria» e l’altro « il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi».
Non è assolutamente concepibile che il governo per sfuggire al rigetto della norma per manifesta incostituzionalità, provi magari a circoscriverne l’uso in particolari situazioni – e poi quali sarebbero? – arrogandosi il diritto di una discrezionalità che non può trovare giustificazioni. È evidente che in questo modo vengono concessi ampi margini decisionali alle forze di Polizia con il rischio, per nulla remoto, di possibili derive verso un modello di prevenzione fondato sulla presunzione di pericolosità astratta anziché su comportamenti effettivamente posti in atto.
Con questo Decreto, a traballare non sono tanto le norme del Diritto penale quanto quelle di Diritto costituzionale. Come ha evidenziato Francesco Pallante, professore ordinario di Diritto costituzionale dell’Università di Torino, «A segnare il passaggio dalle costituzioni ottocentesche a quelle novecentesche è proprio il riconoscimento della soggezione di tutti i pubblici poteri, anche di quello legislativo, alla costituzione.
Le costituzioni ottocentesche proclamavano i diritti, ma, consentendo al potere politico di sospenderli senza particolari vincoli, non li garantivano. La garanzia dei diritti è il tratto distintivo delle costituzioni novecentesche»[4].
Poi, a completare questa impostazione di un Decreto che più che garantire la sicurezza sembra confermare la volontà di reprimere, va ricordata la previsione di un c.d. «scudo penale» che il governo ha poi attenuato per renderlo in parte più digeribile, anche sotto l’indicazione del Presidente Mattarella che aveva richiamato il governo a non creare una sorta di giurisprudenza apposita per le forze dell’ordine. La norma era stata concepita essenzialmente con una logica politica, perché l’idea dello «scudo penale» per le forze dell’ordine è sempre stata una vecchia battaglia della destra e generalmente gradita al suo elettorato di riferimento, coerentemente con un approccio che vede spesso come legittimi, a priori, gli interventi delle forze dell’ordine, anche quando sono violenti, perché in teoria mirati a garantire la sicurezza pubblica.
Nel dettaglio «come si legge all’articolo 12, [a norma, ndr] va applicata quando “appare evidente” che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione. Le cause di giustificazione (anche dette scriminanti) sono situazioni in presenza delle quali un reato non viene considerato illecito e quindi non viene punito.
Sono quattro: la legittima difesa, l’uso legittimo delle armi, lo stato di necessità e l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità» [5]. Queste elencate sono già tutte circostanze previste nel Codice Penale che ne esclude la punibilità.
E allora a cosa serve lo «scudo penale» quando poi l’esperienza ci dice che solo in rarissimi casi queste c.d. discriminanti sono evidenti nell’immediatezza dei fatti mentre quasi sempre accertate solo nel corso di un processo? Anche in questo caso, senza scendere nei dettagli procedurali delle competenze del PM che segue la vicenda, voglio ricordare che l’inserimento della norma nel Decreto ha avuto un’accelerazione dopo i fatti cruenti accaduti a Rogoredo, nella periferia milanese, dove un poliziotto ha ucciso uno spacciatore invocando la legittima difesa per la sua reazione.
Sembra che le cose non siano andate così, ma quello che interessa evidenziare è che ancora una volta il governo si è mosso per dare eco ai mugugni di una destra abituata a pensare più d’impeto, diciamo con la pancia, e non con il cervello. Infine, come detto in precedenza, questo Decreto Sicurezza è estremamente articolato nelle materie trattate, tanto che c’è anche uno spazio per il tema spinoso dei migranti; materia che invece ritengo sarebbe stato meglio trattare, per la sua complessità, in un corpus normativo a se stante, non fosse altro che per svincolarlo da quella odiosa classificazione tra i problemi della Sicurezza.
Così non è stato, e l’ultima trovata normativa è quella di puntare sull’incentivazione dei rimpatri volontari. E per raggiungere questo scopo che mi appare come una stortura, si è pensato di corrispondere un compenso a favore di quei legali dei migranti – oltre 600 euro in due anni – che riescono a convincerli a lasciare l’Italia.
Ogni commento è superfluo, e il Consiglio Nazionale Forense «ha smentito qualsiasi partecipazione, affermando di non essere mai stato informato né prima né durante l’iter parlamentare, e neppure dopo l’approvazione. Da qui la richiesta al Parlamento di eliminare ogni riferimento al proprio coinvolgimento, ritenuto estraneo alle competenze istituzionali»⌈6⌉ Ora il vero banco di prova di questo Decreto sarà ovviamente la sua attuazione pratica – anche se le opposizioni alla Camera proveranno con lo strumento dell’ostruzionismo a ritardarne i tempi di approvazione – che però non può essere disgiunta da un reale intervento di politica sociale ormai non più rinviabile, perché altrimenti di quella Sicurezza non rimarrebbe che la sola repressione.
Stefano Ferrarese [1] Michele Gambirasi, https://ilmanifesto.it/il-dl-sicurezza-va-di-corsa-e-rischia-per-lostruzionismo, 17 aprile 2026 [2] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110, 18 aprile 2026 [3] Alessandra Algostino, https://volerelaluna.it/controcanto/2026/04/17/repressone-avanti-tutta/, 17 aprile 2026 [4] Francesco Pallante, https://www.libertaegiustizia.it/2026/02/06/il-fermo-preventivo-che-nega-i-diritti-costituzionali/, 6 febbraio 2026 [5] https://www.ilpost.it/2026/02/25/scudo-penale-decreto-sicurezza/, 25 febbraio 2026 ⌈6⌉ Alessandra Mancini, https://www.open.online/2026/04/18/dl-sicurezza-incentivi-avvocati-rimpatri-migranti-opposizioni-consiglio-forense/, 18 aprile 2026 The post Il Decreto Sicurezza approvato dal Senato appeared first on Mentinfuga.