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Decreto Sicurezza, una forzatura dopo l’altra: dai rilievi del CSM all’intervento del Colle
Il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, l’ennesimo decreto Sicurezza, sta per essere convertito in legge. Il testo è molto ampio: riguarda la sicurezza pubblica, le attività di indagine dell’autorità giudiziaria, la funzionalità delle forze di polizia, l’ordinamento penitenziario, l’immigrazione e la protezione internazionale.
Sul decreto, il Consiglio superiore della magistratura ha approvato il 15 aprile 2026 un parere non vincolante, ma politicamente e giuridicamente significativo. Rileva infatti come alcune disposizioni incidano direttamente su libertà fondamentali, diritto di difesa e assetto delle garanzie processuali.
Il decreto si muove su un “crinale costituzionalmente molto sensibile”, afferma il parere in relazione alla nuova misura del fermo preventivo di polizia. Ma lo stesso giudizio può costituire la chiave di lettura anche di altre norme, in particolare, la disciplina delle pubbliche manifestazioni, la nuova annotazione preliminare nel registro delle notizie di reato e la riduzione dei termini di reclamo sui permessi dei detenuti sottoposti al 41-bis.
Il decreto sicurezza del Governo Meloni e la deriva autoritaria dell’Italia Di cosa parliamo in questo articolo: Fermo di prevenzione di polizia Le pubbliche manifestazioni Annotazione preliminare quando è evidente una causa di giustificazione Permessi ai detenuti sottoposti al regime del 41-bis Gli impatti del decreto Rimpatrio volontario assistito e ruolo dell’avvocato Fermo di prevenzione di polizia Il primo nodo è il fermo di prevenzione di polizia (che introduce l’art. 11-bis al d.l. n. 59 del 1978).
La norma consente, nel corso di operazioni di polizia svolte nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, di accompagnare negli uffici di polizia persone per le quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, vi sia fondato motivo di ritenere che possano porre in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione. Il trattenimento può durare il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre dodici ore; del fermo deve essere data immediata notizia al pubblico ministero, che può ordinare il rilascio se ritiene che non ricorrano i presupposti del trattenimento.
Il parere del CSM confronta questa misura con quella dell’accompagnamento coattivo per finalità di identificazione (previsto dall’art. 11 dello stesso decreto-legge del 1978). La disposizione già vigente consente alla polizia di accompagnare nei propri uffici chi rifiuti di dichiarare le generalità o chi appaia averle fornite false, e di fermarlo per il tempo strettamente necessario al solo fine dell’identificazione, comunque non oltre ventiquattro ore.
Il CSM rileva che mentre l’accompagnamento per identificazione ha una finalità precisa, tipica e determinata per legge, il nuovo fermo preventivo è diretto a neutralizzare una situazione di potenziale rischio e viene giustificato con il compimento di non meglio precisati “accertamenti di polizia”. Secondo il parere, questa mancanza di una finalità specifica è già di per sé problematica, perché amplia in modo irragionevole la discrezionalità degli operatori delle forze dell’ordine.
Il CSM formula poi una seconda critica, relativa al modo in cui la polizia può ricavare il giudizio prognostico di pericolosità. Tra gli elementi di fatto a supporto di tale giudizio la norma individua, tra l’altro, la rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni negli ultimi cinque anni.
Il rischio è che tale giudizio di pericolosità sia fatto dipendere soprattutto dai precedenti, o addirittura dalle sole segnalazioni di polizia, “in assenza di condotte oggettive poste in essere nel contesto della manifestazione”. Ciò può determinare automatismi fondati su una “colpa d’autore”, cioè su ciò che una persona è stata o appare, più che su ciò che sta facendo in quel momento.
Inoltre, accompagnare coattivamente una persona negli uffici di polizia e trattenerla fino a dodici ore significa incidere sulla libertà personale in senso proprio (art. 13 Cost.), oltre che impedire la partecipazione alla manifestazione e quindi comprimere anche la libertà di riunione (art. 17 Cost.) e, indirettamente, quella di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.). Il parere aggiunge ai richiami costituzionali anche il riferimento all’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che tutela la libertà personale e pretende che ogni restrizione sia prevista dalla legge in modo sufficientemente preciso da evitare arbitrarietà.
A questo riguardo - continua il CSM - la formula del “fondato motivo di ritenere” che la persona possa costituire un pericolo, la possibilità di valorizzare precedenti e segnalazioni, e soprattutto la mancata chiarezza circa le caratteristiche e le precise finalità degli “accertamenti di polizia” fanno sì che la disciplina non abbia quel grado di determinatezza che sarebbe richiesto. Il parere del CSM segnala anche un problema di garanzie procedurali.
Poiché il fermo di prevenzione incide sulla libertà personale, non basta prevedere, come fa la norma, che il pubblico ministero ne sia informato e possa disporre il rilascio. Occorre anche che l’attività della polizia sia tracciata in modo preciso e verificabile.
Per questo il CSM richiama l’esigenza di una disciplina puntuale sulla verbalizzazione del fermo, sulla motivazione del provvedimento e sul diritto della persona interessata a ottenere copia del verbale. Sono passaggi essenziali, garanzie che rendono verificabili le scelte compiute dalla polizia, consentendo di ricostruire su quali elementi il fermo sia stato disposto e soprattutto mettendo l’autorità giudiziaria effettivamente in grado di controllare gli elementi del fermo stesso.
Infine, il CSM evidenzia che la nuova misura è destinata a produrre significative ricadute operative sul lavoro dei magistrati di turno e delle segreterie delle procure, specie in occasione di manifestazioni numerose, con la moltiplicazione degli adempimenti richiesti. Le pubbliche manifestazioni Una seconda criticità riguarda le pubbliche manifestazioni.
Qui il decreto interviene sull’art. 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L’omesso preavviso al questore almeno tre giorni prima della riunione in luogo pubblico non è più punito sul piano penale, bensì con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro.
L’assoggettamento alla sanzione amministrativa viene esteso espressamente anche ai casi in cui la promozione dell’evento avvenga mediante reti, piattaforme o servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato. La ratio della disposizione è quella di evitare che gli strumenti digitali, usati per organizzare la riunione, diventino una modalità di elusione dell’obbligo di preavviso.
In altre parole, si vuole evitare che una manifestazione pubblica venga organizzata di fatto online, ma poi presentata come una semplice iniziativa spontanea, così da sottrarsi all’obbligo di preavviso al questore. La formulazione legislativa, si legge nel parere, “solleva alcuni dubbi interpretativi con riferimento all’individuazione del confine tra l’attività di organizzazione di una manifestazione pubblica e la libera interlocuzione tra privati, tutelata dall’articolo 15 della Costituzione”.
In altre parole, sono poco chiari i limiti entro i quali l’autorità di pubblica sicurezza può intervenire su comunicazioni che appartengono alla sfera costituzionalmente protetta della corrispondenza e delle comunicazioni private. Annotazione preliminare quando è evidente una causa di giustificazione Il terzo nodo riguarda i procedimenti in cui, a fronte di un’ipotesi di illecito, “appare l’evidenza di una causa di giustificazione”: in questi casi si prevede che il nome della persona sia soltanto “preliminarmente annotato”.
Non si applica, quindi, il regime ordinario di iscrizione nel registro degli indagati (art. 335 del codice di procedura penale) che si verifica quando il pubblico ministero riceve una notizia di reato e ricorrono i presupposti previsti dalla legge. La Relazione illustrativa giustifica il nuovo meccanismo con l’esigenza di evitare, in situazioni caratterizzate dalla presenza di una causa di giustificazione supportata dall’evidenza, “l’effetto stigmatizzante” connesso all’iscrizione nel registro degli indagati e ogni residuo effetto giuridico negativo ancora ricollegabile a quella iscrizione.
Al riguardo, il parere osserva che l’assetto vigente è già orientato a valorizzare sin dalla fase delle indagini preliminari la presunzione di non colpevolezza. A seguito della riforma Cartabia del 2022, l’iscrizione soggettiva può avvenire solo “quando vi siano indizi” nei confronti di una persona determinata, e non più, come prima, appena risulti il nominativo di un possibile autore del fatto.
Per cui, dice il CSM, se in una vicenda concreta la presenza di una scriminante fosse evidente sin dall’inizio, cioè se vi fossero già da subito elementi che consentono al pubblico ministero di formulare una prognosi sulla sussistenza di una causa di giustificazione, “non ci sarebbero nemmeno i presupposti per ritenere che taluno sia indiziato della commissione di un reato, presentandosi il fatto come lecito” e non si avrebbe l’iscrizione nel registro degli indagati. In questa ipotesi la nuova disposizione avrebbe effetti paradossali, perché sembrerebbe imporre in ogni caso l’annotazione preliminare, anche quando quella ordinaria non sarebbe dovuta.
A ciò si aggiunga, dice il CSM, che imponendo di fatto la gestione di un canale ulteriore nel sistema delle iscrizioni si rischia di produrre anche un aggravio operativo significativo, con adempimenti ulteriori - nuove modalità di annotazione, eventuali passaggi tra registri, esigenze di adattamento dei sistemi informatici degli uffici – nell’ambito di un sistema processuale che già oggi è fortemente appesantito. Permessi ai detenuti sottoposti al regime del 41-bis L’ultimo capitolo riguarda i permessi ai detenuti sottoposti al regime del 41-bis.
Il decreto modifica l’art. 30-bis dell’ordinamento penitenziario, prevedendo che il provvedimento relativo all’istanza di permesso sia comunicato immediatamente, oltre che al pubblico ministero e all’interessato, anche al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; che, nel caso di detenuti in 41-bis, il permesso vada eseguito tenendo conto delle eventuali cautele indicate dallo stesso procuratore nazionale; infine, che il termine per proporre reclamo sia fissato in 48 ore. Il parere si concentra soprattutto sul termine di reclamo, che aumenta da 24 a 48 ore solo per la parte pubblica, cioè per il reclamo proponibile dal pubblico ministero e, nel caso di detenuti in 41-bis, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
Per il detenuto, invece, la situazione è diversa: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 78 del 2025, aveva già dichiarato illegittimo il vecchio termine di 24 ore, sostituendolo con 15 giorni. Secondo il CSM, Ii decreto, fissando ora il termine in 48 ore, finisce quindi per ridurlo “significativamente”.
La Corte costituzionale, nel dichiarare illegittimo il termine di 24 ore per le impugnazioni del detenuto, aveva rimesso al legislatore il compito di valutare se riconsiderare la complessiva disciplina, eventualmente ricalibrando i termini per entrambe le parti, in modo comunque idoneo a consentire il “pieno esplicarsi del diritto di difesa”. Per il CSM, dunque, la nuova scelta di fissare in 48 ore il termine per il detenuto potrebbe presentare le medesime criticità già riscontrate dalla Consulta rispetto al precedente termine di 24 ore, con riferimento all’art. 24 della Costituzione relativo al diritto di difesa.
In altre parole, il parere dubita che 48 ore bastino davvero a garantire una difesa effettiva in una materia così delicata. Gli impatti del decreto Accanto ai dubbi di legittimità costituzionale, il parere del CSM segnala che molte delle nuove norme del decreto Sicurezza non producono solo un inasprimento della risposta punitiva, ma anche un aumento degli adempimenti, delle iscrizioni, dei sequestri, delle comunicazioni e dei controlli giurisdizionali.
In altre parole, il decreto rischia di far crescere insieme il numero dei procedimenti e il lavoro necessario per gestirli. Dunque, il risultato può essere un aumento del carico che, in assenza di risorse e strumenti adeguati, finisce per tradursi in un'ulteriore pressione su procure, giudici per le indagini preliminari e personale amministrativo.
Anche da questo punto di vista, il parere invita a valutare gli effetti che il decreto potrà produrre sul funzionamento della macchina giudiziaria. Effetti – aggiungiamo noi - che il Governo, prima, e il Parlamento, in sede di conversione, non sembrano aver considerato.
Rimpatrio volontario assistito e ruolo dell’avvocato C’è poi un’ulteriore norma, non esaminata dal CSM, perché non era contenuta nel testo sul quale il Consiglio ha reso il parere il 15 aprile 2026 - è stata inserita dal Senato il 17 aprile nel corso della conversione – di cui è necessario trattare, anche perché c'è voluto l’intervento del Quirinale per porre rimedio alle criticità che essa presenta. La disposizione interviene sui programmi di rimpatrio volontario assistito – previsti dal Testo unico sull’immigrazione, in una norma introdotta nel 2011 - cioè su quei percorsi che consentono al cittadino straniero di rientrare nel Paese di origine con un progetto di accompagnamento che comprende, tra l’altro, orientamento, supporto logistico, copertura delle spese di viaggio, un sussidio per le prime esigenze e misure di reintegrazione nel paese di ritorno.
La nuova norma prevede che, al legale che abbia assistito lo straniero nella presentazione della domanda di partecipazione al programma, sia riconosciuto, solo “ad esito della partenza”, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze, oggi quantificato in 615 euro. La norma, inoltre, affida al Consiglio Nazionale Forense la corresponsione del compenso con fondi statali.
L’Unione delle Camere Penali Italiane ha parlato di “apologia dell’infedele patrocinio”, sostenendo che una simile previsione trasforma il difensore in uno strumento delle politiche governative di remigrazione. Il Consiglio Nazionale Forense, dal canto suo, ha dichiarato di non essere mai stato informato né consultato e ha chiesto al Parlamento di eliminare il suo coinvolgimento, chiarendo che né il ruolo nel processo di rimpatrio né la gestione dei pagamenti ai legali rientrano tra le sue competenze istituzionali.
Sul piano giuridico, il problema riguarda il ruolo del difensore. L’avvocato deve restare libero di consigliare al proprio assistito la scelta più conforme al suo interesse, dopo avergli esposto il quadro normativo e le possibili conseguenze delle diverse opzioni; non deve essere remunerato in funzione della scelta che lo Stato considera preferibile.
In concreto, il legale deve suggerire al proprio cliente la scelta più tutelante, anche quando non coincida con la partenza. Per questo, la nuova disposizione solleva un problema di compatibilità con il diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione, diritto che rischia di essere piegato a una logica di risultato politico; e con i principi di autonomia e indipendenza dell’avvocato, che la legge professionale forense pone alla base dell’esercizio della professione.
Inoltre, il Codice deontologico forense prevede l’assenza di conflitti con l’interesse della parte assistita, per cui il difensore non dovrebbe avere un interesse economico proprio che lo spinga a orientare il cliente verso una specifica scelta. A tutto questo si aggiunga che il decreto Sicurezza ha anche abrogato la norma del testo unico sulle spese di giustizia che poneva a carico dello Stato onorari e spese dell’avvocato nel giudizio contro il provvedimento di espulsione, promosso dallo straniero.
Il disegno unitario perseguito dal legislatore è di tutta evidenza. La norma che riconosce un “compenso” al difensore avrebbe sollevato rilievi da parte del Presidente della Repubblica, date le criticità che presenta.
Poiché i tempi della conversione del decreto erano ormai strettissimi, e una modifica parlamentare avrebbe potuto compromettere l’approvazione entro la scadenza, si sarebbe scelta la strada di un decreto-legge correttivo destinato a intervenire su quel punto. Verrebbe previsto, da un lato, che il compenso sia riconosciuto in ogni caso; dall’altro, che l’assistenza al migrante possa essere resa anche da figure professionali diverse dall’avvocato.
In sintesi, la norma entrerà in vigore, ma sarà contemporaneamente modificata. Un pasticcio che nasce, tra l’altro, dall’abuso della decretazione d’urgenza: se la disposizione fosse stata contenuta in un disegno di legge, non ci sarebbe stato il problema dei termini per l'approvazione.
Da ogni stortura giuridica - com’è palese - ne derivano anche altre, per tentare di raddrizzare la prima. Questo decreto Sicurezza lo dimostra ancora una volta. (Immagine anteprima via NovaRadio)