Politica
Il Decreto sicurezza comprime le libertà fondamentali
Il “decreto sicurezza” in corso di conversione è qualcosa di più di un testo normativo: è una narrazione. La storia di uno Stato che ha iniziato a guardare le libertà individuali con sospetto e che, non riuscendo più a comprenderle, prova a contenerle, a ordinarle, a controllarle.
È in questa chiave che si possono leggere alcuni dei suoi principali snodi. In tema di devianza minorile, il decreto ritocca il Decreto Caivano secondo una logica familiare: il disagio sociale non viene compreso, ma sanzionato.
Se un minore ultraquattordicenne già ammonito commette un nuovo reato, i genitori ricevono una sanzione amministrativa. Dunque si introduce una responsabilità indiretta, si colpisce una presunta inadeguatezza educativa senza stabilire come accertarla.
Il che, nel diritto, è sempre un cattivo segno. Infatti la sanzione non scatta da un vero accertamento di colpa, ma da una presunzione culturale, quella per la quale la famiglia sarebbe sempre il primo laboratorio della devianza.
Ancora più grave è l’estensione della disciplina ai minori non imputabili: ragazzini di dodici o tredici anni diventano destinatari del provvedimento del Questore, come se fossero non già persone in formazione, ma consumate irregolarità da sorvegliare. Il decreto introduce inoltre il cosiddetto “fermo di prevenzione di polizia”: in occasione di manifestazioni pubbliche gli agenti possono accompagnare in questura e trattenere fino a dodici ore soggetti per i quali sussista un “fondato motivo di ritenere” che possano attuare condotte pericolose.
Il nodo sta proprio in quel “fondato motivo”: una formula generica che consente l’intervento in un vasto numero di ipotesi. Il possesso di oggetti, la stessa esistenza di precedenti penali o di segnalazioni, tutto può concorrere a costruire una figura di pericolosità indefinita, ma sufficiente per il fermo.
Inoltre il decreto tace su aspetti essenziali: non impone obblighi di verbalizzazione dell’intervento da parte degli agenti, né garantisce al soggetto fermato una copia del verbale che lo riguarda. Il controllo sulla legalità della procedura, affidato al pubblico ministero, rischia così di rimanere una garanzia astratta.
Altra zona d’ombra eloquente è la finalità del trattenimento. Il decreto la racchiude nella formula “accertamenti di polizia”, senza precisarne il contenuto.
Non si tratta di identificazione, già disciplinata altrove. In cosa consistano quegli accertamenti non è stabilito.
Siamo davanti a dodici ore sottratte alla libertà personale per perseguire una finalità del tutto indeterminata. Il decreto interviene anche sulla disciplina delle manifestazioni pubbliche.
La novità principale riguarda la trasformazione dell’omesso preavviso da contravvenzione penale a illecito amministrativo, con sanzioni fino a 10.000 euro. Il punto è che la sanzione si applica inoltre a chi, nel corso di una riunione in luogo pubblico, “intralci” o “ostacoli” il regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente.
I verbi usati sono generici, privi di quella determinatezza che dovrebbe caratterizzare ogni limitazione dell’esercizio di libertà costituzionali. Ma il dettaglio più interessante riguarda l’estensione della punibilità ai casi in cui la manifestazione venga “promossa” tramite reti, piattaforme o servizi di comunicazione elettronica, anche privati.
Il problema è evidente: non è stabilito dove finisca l’organizzazione di una manifestazione e dove cominci una normale conversazione privata. La Costituzione protegge la libertà delle comunicazioni.
La norma, invece, apre una fascia grigia in cui la promozione di una protesta e l’interlocuzione tra privati rischiano di sovrapporsi. Il decreto introduce anche una disciplina inedita sulle operazioni sotto copertura negli istituti penitenziari, ampliando l’ambito di applicazione dell’art. 9 della legge n. 146 del 2006, norma coniata per contrastare la criminalità organizzata.
È noto che l’infiltrazione possa essere utile per acquisire prove e comprendere strutture criminali complesse, ma proprio per la sua invasività dovrebbe restare uno strumento eccezionale. L’agente sotto copertura, infatti, non si limita a osservare: si inserisce nel tessuto relazionale, partecipa passivamente alle condotte, costruisce fiducia.
L’estensione di tale modello al contesto carcerario accentua le criticità: il carcere, già spazio di limitazione, diventa luogo dove ogni relazione può essere strumentalizzata, sospetta, e ogni interazione reinterpretata. In un simile contesto, viene compromessa alla radice la possibilità stessa di un percorso di recupero sociale, già per altre vie annichilito.
Se il sospetto diventa la cifra dominante dell’ambiente penitenziario, ogni legame si svuota, ogni parola può essere letta come indizio, ogni apertura come rischio. Altro punto critico riguarda la disciplina delle droghe.
Il decreto restringe l’ambito della fattispecie di spaccio lieve, escludendola ogniqualvolta si possa ravvisare una qualche forma di sistematicità nella condotta. Nella realtà la sistematicità spesso coincide però con pratiche marginali di sopravvivenza: piccoli spacci, per quanto frequenti, sono legati spesso a condizioni soggettive di dipendenza acuta in contesti sociali degradati.
L’effetto sarà l’aumento della pressione sul sistema penitenziario, già caratterizzato da livelli critici di sovraffollamento e da una presenza significativa di detenuti per reati in materia di stupefacenti. Si rischia di riprodurre dinamiche già note, che in passato hanno condotto a censure a livello europeo.
Così, mentre altri ordinamenti sperimentano approcci fondati su politiche sanitarie e sociali, l’Italia insiste su una strategia prevalentemente repressiva. Viene inoltre abrogato l’accesso al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di opposizione ai provvedimenti di espulsione.
La norma cancellata garantiva allo straniero, anche in assenza di mezzi economici, la possibilità concreta di difendersi. Formalmente resta applicabile il regime generale del patrocinio pubblico per i non abbienti, ma in concreto quel regime presuppone requisiti, adempimenti e documentazione che difficilmente si accordano con la condizione del migrante.
Di fatto, dunque, l’abrogazione comprime in modo concreto il diritto di difesa proprio nei procedimenti in cui esso dovrebbe essere più intenso, poiché incidono su diritti fondamentali della persona, peraltro in evidenti condizioni di vulnerabilità. Infine, il decreto prevede una sorta di remunerazione per l’attività difensiva che sia “in linea” con gli obiettivi politici del Governo – il punto su cui è intervenuto il Quirinale e che potrebbe essere dunque soggetto a revisione.
Viene infatti previsto che, qualora una persona migrante accetti il rimpatrio e venga effettivamente espulsa, il suo avvocato possa ricevere una somma pari a circa 615 euro. Non occorre ricordare che la difesa, in ogni ordinamento fondato sullo Stato di diritto, è vincolata a operare esclusivamente nell’interesse dell’assistito.
L’introduzione di un incentivo economico legato all’esito del procedimento rischia di incrinare questo principio e di configurare un infedele patrocinio. Inoltre l’emolumento, legato alla soddisfazione degli obiettivi del Governo, costituisce una forma di orientamento economico della funzione difensiva.
La norma allora solleva una questione ampia: quell’importo indica l’idea che l’avvocatura sia disponibile, arruolabile e che basti pagarla poco per piegarla molto. Non è difficile cogliere la logica sottesa: il rischio di annullamento giudiziario dei provvedimenti di rimpatrio potrebbe essere attenuato intervenendo preventivamente sulla difesa, tentando di orientarla verso un ruolo più cooperativo rispetto agli obiettivi di “re-immigrazione”.
In conclusione, il nuovo “decreto sicurezza” segna uno spostamento dall’equilibrio tra libertà e garanzie verso una logica di anticipazione e controllo. Il rischio non è solo quello di misure sproporzionate, ma di una trasformazione del diritto da presidio di garanzia a strumento di limitazione anticipata delle libertà.
CREDITI FOTO: Corteo per Gaza cerca di avvicinarsi a Porta Susa a Torino, 3 ottobre 2025.
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