Politica
Guerra interna al Grande Oriente d’Italia (2)
È grave la guerra intestina – ma a questo punto potremmo definirla una resistenza a un “golpe interno” – che dal 2024 si combatte dentro il Grande Oriente d’Italia (Goi)-palazzo Giustiniani. A tutti i costi, Leo Taroni non doveva essere eletto Gran Maestro venerabile del Goi.
E per raggiungere l’obiettivo si sono stravolte leggi, regolamenti, ordinamenti della massoneria. Lascia impietriti la denuncia che Taroni deposita presso la procura della Repubblica del tribunale di Roma, all’indomani del golpe interno che ha bloccato la sua ascesa alla massima carica massonica:
“A seguito dell’arresto, il 16 gennaio 2023, da parte delle forze dell’ordine del noto latitante Matteo Messina Denaro, e del coinvolgimento nella latitanza, quale medico personale di Messina Denaro, del dottor Alfonso Tamburello, arrestato il 17 febbraio 2023, appartenente al Goi, all’interno del Goi è scaturita – spontaneamente – una querelle sul perché il Gran Maestro in carica, dottor Stefano Bisi, dopo averlo cautelativamente sospeso come previsto dall’art. 15 della Costituzione del Goi (‘Il Libero Muratore, sottoposto a procedimento penale dell’autorità giudiziaria ordinaria per fatti non colposi, può essere cautelativamente sospeso da ogni attività massonica con provvedimento del Gran Maestro. La pendenza di un procedimento penale non preclude il giudizio massonico’), non l’abbia mai sottoposto a giudizio massonico”.
Dunque, dopo decenni di “chiacchiere” sugli intrecci tra massoneria e mafie (“cosa nostra” e ’ndrangheta), un “maestro” del Goi, che ha ricoperto anche la carica di “Sovrano Gran Commendatore” (cioè di legale rappresentante) dell’Associazione Rito scozzese antico e accettato (una sorta di università di specializzazione dei “liberi muratori”), si candida a Gran Maestro venerabile del Goi. Vince ma è sconfitto.
E adesso sappiamo il perché. Scrive nella sua denuncia alla magistratura, Leo Taroni:
“Il malcontento ed il desiderio di legalità all’interno del Goi – chiamata dagli aderenti anche Istituzione – anche per evidenti collusioni di alcuni suoi appartenenti con zone grigie della società civile, con evidenti richiami alla nota e triste vicenda della Loggia ‘Propaganda 2’, meglio nota come ‘P2’, ha generato un vento di cambiamento e di desiderio di rinnovamento che mi ha spinto, supportato dai Fratelli (gli aderenti a una istituzione massonica usano chiamarsi così tra loro), a presentare la mia candidatura alla carica di Gran Maestro in vista delle elezioni che si sarebbero svolte il 3 marzo 2024. In tale occasione, la Lista da me presieduta – Lista Numero 1, denominata ‘Noi Insieme’ (ed avente quale punto principale del programma, la ricerca della legalità, la lotta alle infiltrazioni mafiose nel Goi, il rinnovamento della Giustizia Domestica) – ha ricevuto la maggioranza dei voti”.
Sembrava davvero che l’esito elettorale avesse terremotato dalle fondamenta dieci anni di governo del Grande Oriente d’Italia-palazzo Giustiniani, la più importante associazione massonica d’Italia. Anche se per soli trentaquattro voti, i “liberi muratori” avevano scelto il cambiamento.
E invece, con una prova di forza inusuale, spaccando la Commissione elettorale nazionale (Cen), con otto voti a favore contro sette, la maggioranza – espressione di un “vecchio” mondo che non vuole mollare le poltrone – decide di annullare le schede votate, dalle quali non era stato preventivamente tolto il talloncino antifrode, dimostrando di volere contare più della maggioranza dei votanti. Un evidente pretesto, che ha consentito però alla Cen di procedere al riconteggio dei voti, e, dai ventotto voti contestati per il mancato “asporto del talloncino antifrode” dalle schede stesse, il loro numero è lievitato a 248.
Così Antonio Seminario ha scalzato Leo Taroni, diventando Gran Maestro venerabile del Goi. Non è stata una scelta facile, rivolgersi al tribunale civile dei “profani”, cioè di noi comuni cittadini che ci riconosciamo nella Repubblica e che rispettiamo le sue leggi, per ripristinare l’esito delle elezioni.
Non è stato facile denunciare alla procura della Repubblica il Gran Maestro e la giunta, nonché l’organismo di controllo interno del Goi, per associazione a delinquere, riciclaggio e autoriciclaggio, portando all’attenzione della procura episodi concreti, documenti inoppugnabili. Infine, non è stato facile denunciare le contaminazioni criminali delle logge.
Per i massoni, le cui norme e regolamenti risalgono alla notte dei tempi (i princìpi degli antichi doveri al 1723), noi siamo “i profani”. Ma per la gravità della situazione interna, un gruppo messinese di sostenitori di Taroni ha saltato il Rubicone (o meglio, geograficamente, il Crati, il Sele e il Garigliano), impugnando, il 26 agosto del 2024, gli atti della Cen che avevano stravolto l’esito elettorale interno.
Verrebbe da dire che c’è un giudice a Berlino. Il fascicolo è arrivato nell’ufficio del giudice Maurizio Manzi, figlio del maestro che ha aiutato l’Italia degli anni Sessanta a uscire dall’analfabetismo.
Sì, il maestro Alberto Manzi, che ha tenuto incollati alla televisione, a partire dal 1960, centinaia di migliaia di italiani con il suo “Corso di istruzione popolare per adulti analfabeti”. Ora il figlio, il giudice, il 25 ottobre 2024, ha firmato un’ordinanza cautelare riconoscendo “l’illegittimità” del ribaltone, “per carenza di potere”: cioè il Cen non poteva annullare le elezioni, anche perché nelle norme massoniche non è contemplata la possibilità di annullare le schede da cui non è stato tolto il talloncino antifrode.
Scrive il giudice Manzi: “Ove le 137 schede della Regione Lombardia, ritenute valide dall’Ufficio elettorale di prima istanza, non fossero state annullate dalla Cen del Goi, Leo Taroni avrebbe potuto avvalersi dei 117 voti espressi a favore della propria lista a fronte dei dodici della Lista Seminario”, risultando così eletto.
Nonostante l’ordinanza Manzi, il Gran Maestro ancora in carica, Stefano Bisi, disattendendo “ostentatamente” – scrive nel ricorso l’avvocato Lorenzo Borrè, legale di Taroni – i rilievi dell’ordinanza, “convoca la Gran Loggia per il 4 aprile 2025, per deliberare l’annullamento delle elezioni per vizi e irregolarità, indicendo nuove elezioni per il primo febbraio del 2026”. Le delibere della Gran Loggia vengono anch’esse impugnate da Leo Taroni “per eccesso di potere”.
C’è poi una torsione illiberale nel comportamento della Corte centrale del Goi: “Per legittimarsi, ha inventato parte del testo di un comma della norma sostenendo falsamente che, in sede di votazione, gli elettori devono controllare che siano staccati i tagliandi, altrimenti in fase di spoglio la scheda che risulterà non anonimizzata, deve essere annullata”.
Insomma, siamo dinanzi a un “falso assunto” per giustificare un’irregolarità palese. Davvero inconcepibile l’assunto che la mancata asportazione del talloncino da una scheda votata, consentirebbe l’identificazione dell’elettore.
Nei piè di lista elettorali, infatti, accanto ai nomi e cognomi degli elettori non sono affatto riportati anche i numeri dei tagliandi antifrode. E il giudice Manzi obietta, semmai, che “l’errore” non sarebbe colpa dell’elettore ma dell’Ufficio elettorale.
Non è una storia di cavilli e colpi di fioretto tra avvocati e magistrati. In controluce, questa guerra all’ultimo sangue dentro la massoneria ci parla della democrazia e delle sue regole violate.
Dalla democrazia repubblicana alla democrazia illiberale, autoritaria e magari criminale. Le logge più fiorenti si trovano sulla punta del tacco dello Stivale, tra Calabria e Sicilia.
Quelle che contano, nella capitale. Una in particolare, che porta il candidato a Gran Maestro, Leo Taroni, a parlare di similitudini con la Loggia P2.
È vero che il candidato Seminario è della provincia di Cosenza, e che la sua lista in Calabria abbia preso 1531 voti e in Sicilia 972, apre molti interrogativi. Oltre il 40% dei consensi (2.874 voti su 6.459), Seminario li prende tra Campania, Calabria e Sicilia.
Scrive nell’ennesima impugnazione l’avvocato Borrè: “L’elezione non è un atto della Gran Loggia ma una espressione diretta del corpo elettorale composto da tutti i fratelli maestri”.
E ancora: “Non esiste alcun potere di annullamento o di riesame nel merito delle procedure elettorali relative all’elezione del Gran Maestro e della Giunta in capo alla Gran Loggia”.
Per la difesa di Leo Taroni, “le uniche irregolarità che hanno contraddistinto il procedimento elettorale del 2024 sono, come rilevato dall’ordinanza del giudice Manzi del tribunale di Roma, quelle che hanno contraddistinto l’operato della Cen e che hanno penalizzato esclusivamente la lista di Leo Taroni. Le delibere sono non solo illegittime ma anche fortemente pregiudizievoli nei confronti di Leo Taroni e della stessa associazione”.
C’è qualcosa di ancora più grave del “ribaltone”. La Cen non solo ha annullato le schede elettorali con il talloncino antifrode, ma ha cancellato anche i voti degli iscritti delle logge di Albenga e di Gorizia.
Ad Albenga, dove la lista Taroni aveva preso trentasei voti contro i quattro di Seminario, i seggi sono stati chiusi anticipatamente rispetto all’orario stabilito solo perché i cinque che non avevano ancora votato avevano comunicato al presidente del seggio che non sarebbero andati a votare. La Cen annulla i voti di Albenga ma non fa ripetere le votazioni.
A Gorizia, i dodici voti per Taroni e il voto per Seminario vengono annullati, perché le schede erano prive di stampigliatura del collegio elettorale. Nuovo ricorso, che un altro giudice ha rigettato, perché “alle elezioni del Goi si applica la normativa relativa alle elezioni del parlamento e non la normativa del Codice civile che disciplina il funzionamento delle associazioni non riconosciute”.
Insomma, il giudice conferma l’annullamento delle schede con il talloncino perché violerebbero il principio della segretezza. Comunque, non reggono le motivazioni della decisione del Gran Maestro Bisi di procedere con nuove elezioni, annullando quelle del marzo del 2024 “per ragioni di opportunità, allo scopo di restituire certezza e serenità alla vita associativa”.
Nel frattempo, però, lo stesso giudice, in un distinto procedimento, ritiene legittimi gli annullamenti delle schede deliberati dalla Corte centrale, sostenendo che le votazioni del Goi sono soggette alla normativa pubblicistica delle elezioni politiche nazionali (quelle per il rinnovo dei componenti di Camera e Senato, per intenderci), e che la violazione della segretezza del voto per la sua possibile riconoscibilità, a prescindere da chi sia imputabile, comporta la nullità del voto espresso, senza però spiegare come il voto sia in effetti riconoscibile; e qui, in sede di reclamo, soccorre un’ultima perla dell’ordinanza collegiale che lo rigetta: il giudice relatore e il collegio tutto, presieduto da Giuseppe Di Salvo, giustificano l’annullamento delle schede con i talloncini antifrode perché la loro identificazione “può ben avvenire al momento della consegna della scheda stessa memorizzando o annotando altrove il nome dell’associato, congiuntamente al numero seriale riportato sulla scheda di voto consegnatagli prima del voto”. Da come scrive, sembra che non ci creda neppure il giudice, che infatti non spiega chi poi possa effettivamente riconoscere la scheda e abbinarla al voto, visto che il regolamento del Goi prevede che lo scrutinio delle schede non sia effettuato dai componenti del seggio, ma dalla commissione regionale, cui i singoli seggi inviano le schede votate, rinchiuse in una busta sigillata.
E la storia continua, anche se “ufficialmente” per l’ufficio stampa il nuovo Gran Maestro venerabile è Antonio Seminario. Nella foto: il Gran Maestro Stefano Bisi L'articolo Guerra interna al Grande Oriente d’Italia (2) proviene da Terzogiornale.